CAMPO DI MARE SENZ’ACQUA DA DUE SETTIMANE: SI ACCETTANO PRONOSTICI

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LA SUPREMA CASSAZIONE DEFINISCE LA MANCANZA DI ACQUA UNA LESIONE DELL’ART.2 DELLA COSTITUZIONE

Provate a rimanere 20 ore al giorno senza acqua. A bere, lavarvi, occuparvi delle pulizie in casa, caricare lavatrice e lavastoviglie avendone un filo, insufficiente persino a far attivare la caldaia per la doccia. Provate a far tutto in un’oretta o poco più, a orari garantiti solo sulla carta ma in realtà flessibili: colazione, pranzo, cena. E chissenefrega se dovete andare al lavoro puzzolenti visto che l’ultima sciacquata ghiacciata ve la siete dati al volo la sera prima. Pazienza se accumulate i piatti sporchi nell’acquaio, se vostro figlio ha il pannolino da cambiare e se la cura dell’igiene personale diventerà un miraggio perchè gli orari del razionamento idrico non combaciano coi vostri.

Questa è la realtà che stanno vivendo da due settimane i residenti di Campo di Mare, senza contare le indimenticabili estati senz’acqua dell’ultimo ventennio (quella appena passata è stata forse la peggiore in assoluto).

Questi i fatti più recenti: dopo un’altra stagione estiva da incubo causa insufficienza del primario bene, coi residenti esasperati e sull’orlo della rivolta, il 27 agosto e su sollecito dell’amministrazione comunale il responsabile della distribuzione idrica Acea ato2 Roberto Cocozza annuncia un incremento della portata idrica nella frazione. Il 12 settembre l’assessora Gubetti ringrazia per la pazienza dimostrata ignoti cittadini, visto che quelli che conosciamo l’hanno notoriamente persa da tempo, inferociti dal non poter far altro che subire supinamente disagi indegni di una società civile.

Ironia della sorte, una manciata di giorni a seguire, il seppur moderato ottimismo della Gubetti si va a far friggere a seguito dell’ennesima rottura di una condotta delle Ferrovie, che a quanto pare non è stata ancora individuata. Con l’intervento più recente, che sembrava promettere miracoli quanto a pressione e portata del flusso idrico, è stata messa una toppa al danno sbagliato. É così ripartita la caccia al tesoro per azzeccare il guasto giusto.

Al mercato o al bar, i commenti si fanno sempre più aspri “la Sicea se n’è andata e s’è portata via le mappe delle tubature, tocca affidarsi ai ricordi dei più anziani della zona”, e ancora “posso fare una denuncia per interruzione di pubblico servizio?”

E dire che il primo esposto alle forze dell’Ordine fu depositato nel lontano 1995, e nel 2001 il CODACONS denunciò la situazione in due comunicati stampa tuttora disponibili negli archivi:

https://codacons.it/campo-di-mare-resta-allasciutto/ 

https://codacons.it/campo-di-mare-la-guerra-dellacqua/

Negli anni a venire, di acqua sotto i ponti ne è passata ben poca, e a tal riguardo giova rammentare quanto statuito dalla Suprema Corte di Cassazione, in cui non è difficile riconoscere la fattispecie dei disagi subiti dai residenti di Campo di Mare:

Con riguardo a pubblico servizio di distribuzione di acqua potabile, l’affidamento da parte del comune del detto servizio ad un concessionario comporta per quest’ultimo l’obbligo di mantenere in buono stato le condutture dell’impianto di distribuzione all’uopo predisposto, che e’ strumentale rispetto al servizio oggetto della concessione”. In sostanza, prosegue la Corte, la rottura di una conduttura, a meno che non dovuta al verificarsi di una calamità naturale, non può ritenersi come evento straordinario e imprevedibile tale da escludere ogni tipo di responsabilità della Società per i danni e i disagi arrecati agli utenti. Di pari passo la giurisprudenza ha avuto modo di stabilire che l’omessa fornitura di acqua potabile genera notevoli disagi quali: la difficoltà ad attendere all’igiene personale e della casa, all’impossibilità di usare acqua calda, elettrodomestici, alla necessità di attingere acqua presso altri Comuni limitrofi al fine di soddisfare le esigenze di vita primarie e  basilari.Suddetti disagi ripercuotendosi sul diritto alla qualità della vita ed alla libera estrinsecazione della personalità, costituzionalmente garantita dall’art. 2 della Costituzione, fanno riconoscere il risarcimento del danno esistenziale il quale può essere provato anche con presunzioni o attraverso il ricorso a fatti notori