Reddito di libertà per le donne vittime di violenza

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In Gazzetta Ufficiale il provvedimento: 400 euro per 12 mensilità, cumulabile col reddito di cittadinanza (Dpcm 17 dicembre 2020, G.U. 20 luglio 2021).

Nella Gazzetta Ufficiale del 20 luglio è stato pubblicato il D.P.C.M. 17 dicembre 2020 che istituisce e disciplina il Reddito di libertà per le donne vittime di violenza. L’importo massimo è di 400 euro per 12 mensilità, ed è cumulabile col reddito di cittadinanza.

Istituito con un incremento del “Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità”, il reddito di libertà per le donne vittime di violenza ha come finalità quella di riconoscere alle donne un contributo denominato “Reddito di libertà”, stabilito nella misura massima di euro 400 pro capite su base mensile per massimo di 12 mensilità. Donne sole o con figli minori, seguite dai centri antiviolenza riconosciuti dalle regioni e dai servizi sociali nei percorsi di fuoriuscita dalla violenza, per contribuire a sostenerne l’autonomia.

Verrà riconosciuto solo dietro istanza di parte, alle donne che si trovano in condizioni di povertà, per favorirne l’indipendenza economica. L’istanza deve essere presentata all’Inps tramite il modello previsto, allegando la dichiarazione sottoscritta dal rappresentante legale del Centro antiviolenza che ha preso in carico la stessa, che ne attesti il percorso di emancipazione ed autonomia intrapreso e la dichiarazione del servizio sociale professionale di riferimento, che ne attesti lo stato di bisogno legato alla situazione straordinaria o urgente. Cumulabile con il Reddito di Cittadinanza, il contributo, per il quale sono stati stanziati 3 milioni di euro, è finalizzato a sostenere le spese per assicurare l’autonomia abitativa e la riacquisizione dell’autonomia personale nonchè il percorso scolastico e formativo dei/delle figli/figlie minori. Spetterà all’Inps la vigilanza sulla legittimità delle domande e sulle condizioni delle donne a cui verrà riconosciuto o revocato il trattamento.