MASCHERINE A SCUOLA: STOP DEL CONSIGLIO DI STATO

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obbligo di mascherina illegittimo

LA GIUSTIZIA LIBERA UNA BAMBINA SANA DALL’OBBLIGO DI MASCHERINA. “GOVERNO E CTS NON HANNO LE PROVE DELLA NECESSITÀ E DELL’ASSENZA DI RISCHI”. ALTRI GENITORI SUL PIEDE DI GUERRA.

di Miriam Alborghetti

Rivoluzionaria la pronuncia del Consiglio di Stato del 26 gennaio 2021 che sospende l’obbligo di indossare la mascherina durante l’orario scolastico da parte di un alunno che abbia certificato problemi di difetto di ossigenazione.

Il Decreto del Consiglio di Stato stabilisce che “deve essere sospeso l’obbligo di indossare la mascherina da parte di un alunno che abbia certificato problemi di difetto di ossigenazione per l’uso prolungato del dispositivo di protezione individuale durante tutto l’orario di lezione, essendo il pericolo di affaticamento respiratorio – in mancanza di una costante verificabilità con saturimetro – troppo grave e immediato”. Il portale www.giustizia-amministrativa.it specifica inoltre che: “Nel decreto è stato chiarito che nella classe frequentata dalla minore non risulta essere disponibile neppure un apparecchio di controllo della ossigenazione – saturimetro, strumento di costo minimo e semplicissima utilizzabilità in casi come quello prospettato, ad opera di ogni insegnante, per intervenire ai primissimi segnali di difficoltà di respirazione con DPI da parte dell’alunno”. Inoltre nel decreto si legge che il Governo non ha fornito le prove della validità scientifica che sono alla base del contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2, quindi dell’utilizzo delle mascherine in orario scolastico; “che l’Amministrazione resistente non ha ancora depositato agli atti, innanzi al T.A.R. Lazio, i documenti che il primo giudice aveva ordinato di produrre entro il termine di 15 giorni, ampiamente decorso”.

Detto in sintesi dal decreto si evince che:
1) il Governo italiano e gli altri resistenti non hanno dati e fonti a supporto di ciò che impongono come “obbligo”, inoltre il CTS non ha neppure ha fonti scientifiche adeguate a far sì che l’obbligo della mascherina a scuola abbia una rilevanza ed una reale e concreta evidenza.
2) Anche se la pronuncia ha validità esclusivamente per la bambina, rimane comunque un “fatto pratico” che non ci sono evidenze scientifiche a supporto dell’obbligo imposto.
3) la mascherina produce riduzione dell’ossigenazione rilevante e vitale per il corpo umano, infatti il Consiglio di Stato parla di “problemi di difetto di ossigenazione per l’uso prolungato del DPI durante tutto l’orario di lezione”.
4) Nelle scuole si adottano comportamenti poco lungimiranti senza avere strumenti di controllo dell’ossigenazione dell’organismo di bambini piccoli ed in fase di crescita e sviluppo.
5) la mascherina può provocare “pericolo di affaticamento respiratorio“.
6) il Consiglio di Stato riconosce le responsabilità della scuola, infatti scrive che “restano ferme, a carico dell’istituto scolastico, che la stessa minore frequenta, le responsabilità connesse all’attuazione del presente decreto”.
7) il Consiglio di Stato riconosce non la “responsabilità genitoriale”, ma la “potestà”. Infatti scrive che le “generalità del minore, dei soggetti esercenti la potestà genitoriale o la tutela e di ogni altro dato idoneo ad identificare il medesimo interessato riportato nella sentenza o nel provvedimento”, vanno oscurate. Da quanto detto sopra si evince l’assoluta mancanza di rispetto per i diritti dell’infanzia da parte di chi obbliga un bambino ad indossare la mascherina per tante ore.
Fonte : https://www.theitaliantribune.it/la-pronuncia-del-consiglio-di-stato-contro-lobbligo-della-mascherina-a-scuola/Andrea Ippolito