Ladispoli, caccia ai bagni pubblici

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Che fare quando i bagni pubblici sono rari o non utilizzabili?

Chissà quante volte a tutti noi cittadini di Ladispoli è capitato, improvvisamente per necessità di “andare in bagno”? Che cosa fare allora?

Il più delle volte ci siamo indirizzati in un bar nelle immediate vicinanze, per prendere una consumazione e poi per poter usufruire del bagno del bar.  I Tre Amici al Bar in merito a dei “Nuovi Servizi” sono stati interpellati per le vie brevi da Cittadini e Commercianti nel territorio della Città di Ladispoli che hanno evidenziato che esiste un solo “bagno pubblico” ubicato nel noto mercato giornaliero, aperto peraltro solo nella mattinata di ogni giorno della  settimana!

Difatti, ad ogni buon conto, riteniamo che per una Città ove si parla di Turismo e si presentano progetti per attrarlo, ci chiediamo saggiamente, se sia possibile per una Città di oltre quarantamila abitanti ove si costruiscono abitazioni  in quindici mesi circa, sia altresì possibile non tenere conto delle necessità che chiunque può avere improvvisamente bisogno di un vespasiano pubblico?

Crediamo, quindi, che sia fondamentale  dotare la Città di Ladispoli di “vespasiani pubblici” per dare un segnale anche a tutti i Turisti e Vacanzieri che scelgono da sempre come meta di vacanze la nostra Città di Ladispoli.

I Tre Amici al Bar  evidenziano che la  costruzione di nuovi servizi igienici pubblici “vespasiani” o più comunemente bagni pubblici automatici e autopulenti, debba rispettare una normativa rigorosa incentrata su accessibilità, igiene e sostenibilità, spesso legata ai piani di riqualificazione urbana e grandi eventi.

I principali riferimenti normativi e requisiti  2026 presenti sulle note Fonti Aperte/Google, difatti evidenziano la c.d. Accessibilità, la Legge 13/1989 e D.M. 236/1989, che è obbligatoria la conformità alle norme per il superamento delle barriere architettoniche.
I bagni devono essere accessibili alle persone con disabilità motoria. Igiene e Sicurezza -Testo Unico Edilizia – D.P.R. 380/2001 e s.m.i.. I relativi materiali devono essere facilmente lavabili e resistenti, spesso in acciaio inox o materiali anti vandalismo, con tecnologia autopulente.

Soventemente, le normative tecniche  comunali prediligono  strutture automatizzate che garantiscono la sanificazione ad ogni utilizzo e dal 2026 entrano in vigore le nuove novità operative dei CAM (Criteri Ambientali Minimi) Edilizia, che impongono l’uso di materiali sostenibili e a basso impatto.

Tra l’altro nell’ambito della Programmazione Opere Pubbliche, la realizzazione è inserita nei programmi triennali delle opere pubbliche (2025-2027/2026-2028), finanziati anche con risorse legate alla manutenzione straordinaria e riqualificazione urbana, come evidenzia l’ANCE – Associazione Nazionale Costruttori Edili – peraltro, informazioni rinvenibili per Coloro che, eventualmente, fossero interessati mediante una semplice ricerca su  Google/Fonti Aperte,  atteso che è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto ministeriale del 24 novembre 2025 che aggiorna i Criteri Ambientali Minimi per l’edilizia.

Dal 2 febbraio 2026 i nuovi Cam diventeranno obbligatori nei contratti pubblici di progettazione e lavori, sostituendo definitivamente quelli del 2022. Il provvedimento introduce un quadro più dettagliato, aggiornato al Codice dei contratti 2023, con novità che riguardano progettazione, prodotti da costruzione, gestione dei rifiuti, criteri ESG e personale di cantiere. L’ANCE ha elaborato un approfondimento per chiarire applicazioni, transizione e impatti operativi.

Infine, I Tre Amici al Bar, evidenziano che il c.d. cliente, da parte sua, ha diritto all’utilizzo del bagno del locale e il gestore non può rifiutarsi, se non in presenza di un giustificato motivo. In caso contrario il consumatore potrà rivolgersi all’autorità di pubblica sicurezza che provvederà a sanzionare il detentore del pubblico esercizio. Difatti, l’articolo 187 del Regolamento per l’esecuzione del T.U.L.P.S. – R.D. 635/1940 – stabilisce, infatti, che gli esercenti non possono senza un legittimo motivo rifiutare le prestazioni del proprio esercizio a chiunque le domandi e ne corrisponda il prezzo.

Quindi, salvo quanto dispongono gli articoli 689 e 691 del Codice Penale, gli esercenti non possono senza un legittimo motivo, rifiutare le prestazioni del proprio esercizio a chiunque le domandi e ne corrisponda il prezzo.

Quanto sopra, ai sensi dell’articolo 118, quarto comma, della nostra Costituzione della Repubblica Italiana che recita: “Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l’autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà”.

Tutto ciò, sempre a difesa della libertà di ognuno, occorre sempre assicurare l’effettività dei diritti civili e sociali, il rispetto delle libertà garantite dalla nostra Costituzione Italiana e della dignità delle persone è sempre la precondizione per la realizzazione di una vera democrazia”.

                          I TRE AMICI AL BAR

                Raffaele Cavaliere  Diego Corrao