Separazioni e divorzi, cosa è cambiato dal 1° marzo 2023

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Le nuove regole riguardano il ricorso introduttivo, la costituzione del convenuto, le memorie, la prima udienza, l’assunzione delle prove ed procedimenti consensuali.

Le regole del rito unico introdotto dal Decreto Legislativo n. 149/2022 si trovano agli articoli da 473 bis a 473 bis.71 e si applicano ai procedimenti in materia di persone, minorenni e famiglie, di competenza del tribunale ordinario, del giudice tutelare e del tribunale per i minorenni. Uniche eccezioni: i procedimenti per la dichiarazione di adottabilità, per l’adozione di minori, quelli in materia di immigrazione, di protezione internazionale e di libera circolazione dei cittadini Ue.  Il nuovo rito unico si applica dunque alla separazione personale e al divorzio, sia consensuale che giudiziale.

Dal 1° marzo sarà più impegnativa la predisposizione dell’atto introduttivo, che deve contenere gran parte delle difese del processo.

Il contenuto del nuovo ricorso è prescritto all’art. 473 bis.12 (“forma della domanda”) e prevede tra le novità obbligatorie, l’indicazione specifica dei mezzi di prova di cui l’attore intende valersi e dei documenti che offre in comunicazione(lett. f) comma 1), l’indicazione dell’esistenza di altri procedimenti aventi ad oggetto in tutto o in parte le stesse domande o domande connesse, l’allegazione di copia di provvedimenti anche provvisori già adottati in altri procedimenti.

Se poi è fatta richiesta di contributo di mantenimento, e in ogni caso in presenza di figli minori, sin dal ricorso deve essere prodotta, oltre alla dichiarazione dei redditi degli ultimi tre anni, anche la documentazione attestante la titolarità di diritti reali su beni immobili e mobili registrati, di quote sociali e gli estratti conto bancari e finanziari degli ultimi tre anni.
Fonte. Altalex: continua la lettura qui.