La difesa civica del cittadino nel 2023

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Cittadino nel 2023

Nel Lazio, da fonti aperte, con la Legge Regionale n.17/80, è stato istituito il “Difensore Civico Regionale” una figura di primaria importanza per il Cittadino/Contribuente/Utente.

Difatti, la figura del Difensore Civico in Italia nasce a partire dagli anni ’70 a livello regionale, con connotazioni che ne fanno fin dall’inizio problematica la sua natura giuridica: in uno dei primi studi dedicato all’argomento, risalente agli anni ’80,  veniva definito “ufficio complementare” del Consiglio Regionale e come “Istituto con Funzione Normativa”.

Definizioni queste certamente riduttive, in quanto con l’introduzione del Difensore civico nell’Ente Locale (articolo 8 Legge n. 142/1990), con le novità apportate dalla Legge n° 127/1997, e con le più recenti innovazioni contenute nell’art. 15 della Legge n. 340/2000, la natura giuridica dell’istituto ha assunto connotazioni più complesse e d’interesse pregnante per i Cittadini/Contribuenti/Utenti.

Sull’importanza dell’Istituto del Difensore Civico, è stata questa la delicata tematica su cui i Tre Amici al Bar, Roberto Magri, Raffaele Cavaliere e lo scrivente in uno dei tanti incontri al bar, hanno effettuato, come sempre, le consuete e sagge seguenti riflessioni.

Difatti, a tal proposito si evidenzia che l’ istituto della difesa civica trova le proprie radici nella Roma del IV sec. d.C., dove si afferma la figura del “defensor civitatis”, con lo scopo esclusivo di difendere gli abitanti di una città e specialmente i plebei da ogni specie di oppressione, angherie e soprusi posti in essere dalle classi più abbienti, intervenendo soprattutto nel campo giudiziario e in materia fiscale.

Attualmente, la durata definita della carica, la non rieleggibilità del Difensore Civico, la scelta tra persone di spessore ed altamente qualificate, il dovere di informazione attraverso le relazioni periodiche, la netta indipendenza dall’organo esecutivo, costituiscono ulteriori elementi comuni con la cosiddetta categoria delle “Authorities”.

Inoltre, attraverso la reale Indipendenza che peraltro rende maggiormente “indigesta” al potere esecutivo la possibilità di trasformare il Difensore Civico in Autorità Indipendente, perché è abbastanza ben comprensibile che nessuno sia disponibile a cedere volentieri le cosiddette quote di potere ad altre Autorità, Indipendenti da sé con le quali potrebbe confliggere e alle quali potrebbe dar conto del proprio operato.

Tornando, quindi, alla predetta Legge Regionale  n.17/80, presente su fonti aperte, composta di n. 12 (dodici) articoli, di seguito ne evidenziamo alcuni d’interesse per il comune Cittadino/Contribuente/Utente:

– il comma 2 dell’articolo 1 “Il Difensore Civico non e’ soggetto ad alcuna forma di dipendenza gerarchica o funzionale ed esercita le sue funzioni in piena autonomia.”;

– l’ articolo 2″

1. Il Difensore Civico concorre all’esercizio della partecipazione popolare all’attivita’ amministrativa della Regione nonche’ degli enti e degli organismi, in qualunque forma costituiti, interamente dipendenti dalla Regione o con partecipazione di capitali regionali, anche al fine di assicurare il buon andamento, la tempestivita’, la correttezza e l’imparzialita’ dell’attivita’ stessa.

2. In particolare, e’ di competenza del Difensore Civico l’intervento sull’attivita’ delle strutture:

a) del Consiglio e della Giunta regionale;

b) degli Enti sub-regionali non territoriali operanti nelle materie di competenza della Regione;

c) delle Aziende consortili dipendenti;

d) degli enti o delle aziende con partecipazione di capitale regionale;

e) delle Unita’ Sanitarie Locali in relazione agli atti soggetti all’approvazione della Regione ovvero su quelli preordinati ad adempimenti nonche’ a provvedimenti di competenza regionale;

f) degli Enti Locali destinatari di deleghe o sub-deleghe da parte della Regione, presso i quali non siano istituiti dai rispettivi statuti o non siano ancora operanti difensori civici.

3. Il Difensore Civico puo’, altresi’, per esigenze connesse all’espletamento del proprio mandato, intervenire, limitatamente alla richiesta di notizie, presso gli altri Enti Pubblici operanti sul territorio regionale.

4. Il Difensore Civico Regionale coordina la propria attivita’ con i Difensori Civici istituiti dai Comuni e dalle Province ai sensi dell’articolo 8 della Legge 8 giugno 1990, n. 142, al fine di assicurare la piena tutela dei diritti e degli interessi dei cittadini nell’ambito delle materie di cui all’articolo 117 della Costituzione. Per rendere effettivo tale coordinamento il difensore civico regionale convoca, almeno ogni tre mesi, una conferenza dei Difensori Civici operanti sul territorio della Regione, durante la quale vengono definite le aree di attivita’ di ciascuno di essi ed individuate modalita’ organizzativi tese ad evitare sovrapposizioni di intervento, con particolare riferimento al settore sanitario.”;

– l’articolo 3

“1. Il Difensore Civico, rilevati irregolarita’, negligenze, disfunzioni o ritardi nello svolgimento dell’attivita’ amministrativa delle strutture di cui al precedente articolo 2, secondo comma, interviene per avere notizie sullo stato dei singoli atti e procedimenti, per sollecitarne la conclusione e per suggerire ai competenti organi istituzionali gli eventuali rimedi:

a) a richiesta dei diretti interessati;

b) a richiesta di associazioni o formazioni sociali in relazione a diritti o interessi collettivi, diffusi o generali;

c) d’ufficio in tutti i casi comunque venuti a sua conoscenza di generale interesse o che destino particolare allarme e preoccupazione nella cittadinanza nonche’ nei casi di natura e contenuto analoghi a quelli per i quali sia stato chiesto il proprio intervento.

2. Qualora sia pendente un ricorso giurisdizionale il Difensore Civico puo’ ugualmente intervenire ovvero, a suo giudizio, sospendere la propria azione in attesa della relativa pronuncia.

3. Il Difensore Civico non puo’ intervenire su richiesta dei consiglieri regionali.

– l’articolo 4

“La richiesta di intervento del Difensore Civico deve essere preceduta da una istanza scritta all’ amministrazione da cui ci si aspetta il provvedimento.

Decorsi trenta giorni dall’ istanza il cittadino o i cittadini possono chiedere per iscritto l’ intervento del difensore civico, allegando copia dell’ istanza presentata e dell’ eventuale risposta fornita dall’ amministrazione, senza altre formalita’.”;

– l’articolo 5

“1. L’intervento del Difensore Civico, dopo aver informato il responsabile politico preposto al servizio competente, avviene nelle forme piu’ sollecite allo scopo di assicurare il perseguimento delle finalita’ di cui al precedente articolo 2, primo comma.

2. Il Difensore Civico puo’ chiedere in copia, senza alcuna limitazione, i provvedimenti adottati e tutti gli atti del procedimento, nonche’ ogni altra informazione che esso ritenga necessaria. L’uso di questi documenti e delle informazioni ricevute e’ limitato a quanto risulti strettamente necessario all’esercizio del mandato, ferme restando le regole dello specifico procedimento in ordine alle comunicazioni e alle notificazioni agli interessati.

3. Il Difensore Civico puo’, altresi’, nell’esercizio delle proprie funzioni, convocare i dipendenti dell’amministrazione interessata, i quali sono tenuti ad adempiere alla convocazione stessa. I dipendenti che impediscano o ritardino l’espletamento delle funzioni dei Difensore Civico ovvero non adempiano alle sue convocazioni sono soggetti ai procedimenti disciplinari previsti dall’ordinamento delle rispettive amministrazioni.

4. Il Difensore Civico da’ notizia dei risultati conseguiti attraverso il suo intervento al Presidente della Giunta e del Consiglio regionale nonche’ ai rappresentanti delle altre amministrazioni interessate, portando a conoscenza degli stessi le cause di ritardi e disfunzioni eventualmente riscontrati.

5. Il Difensore Civico e’ tenuto al segreto d’ufficio, anche dopo essere cessato dalla carica.”;

– l’ articolo 5 bis

“1. Il Difensore Civico, nel caso in cui all’istanza prevista dall’articolo 4 sia allegata la risposta dell’amministrazione interessata, interviene con le seguenti modalita’:

a) qualora risulti che il procedimento non e’ concluso e che il termine dello stesso, determinato ai sensi dell’articolo 2, secondo e terzo comma, della legge 7 agosto 1990, n. 241, non e’ ancora decorso, puo’ chiedere notizie sullo stato degli atti;

b) qualora risulti che il termine del procedimento e’ decorso, si rivolge al responsabile del procedimento stesso affinche’, senza ulteriore ritardo, lo concluda, chiedendo copia degli atti adottati ed i motivi del ritardo.

2. Nel caso di mancata risposta all’istanza prevista dall’articolo 4 o d’iniziativa d’ufficio, il Difensore Civico sollecita l’amministrazione a fornire notizie sullo stato del procedimento e, sulla base delle notizie ricevute, interviene con le modalita’ indicate al precedente comma.

3. Trascorsi trenta giorni dall’ultimo intervento effettuato ai sensi dei precedenti commi, il Difensore Civico puo’ convocare il funzionario responsabile del procedimento allo scopo di procedere all’esame congiunto della pratica.

4. Il Difensore Civico da’ immediata notizia delle conclusioni raggiunte, unitamente ai propri motivati rilievi ed osservazioni, a coloro che ne hanno promosso l’intervento nonche’ agli organi delle amministrazioni interessate, ai quali, se ne ricorrono le condizioni, propone l’apertura di un procedimento disciplinare, secondo i rispettivi ordinamenti, nei confronti del funzionario inadempiente.

5. Il Difensore Civico segnala, altresi’, all’amministrazione competente le eventuali cause che ostacolino il regolare e tempestivo svolgimento del procedimento coinvolto dal proprio intervento.”;

– l’ articolo 6

“1. Entro il 31 marzo di ogni anno il Difensore Civico trasmette al Presidente della Giunta e al Presidente del Consiglio regionale una dettagliata relazione sull’attivita’ svolta nell’anno precedente e sui provvedimenti adottati, indicando in essa le eventuali disfunzioni riscontrate nonche’ i suggerimenti e le proposte ritenuti idonei ad ovviare alle piu’ gravi difficolta’ che intralciano l’attivita’ amministrativa.

2. Il Difensore Civico puo’ inviare al Presidente della Giunta ed al Presidente del Consiglio regionale, in ogni momento, relazioni su questioni di particolare importanza o comunque meritevoli di urgente considerazione.

3. Il Presidente della Giunta regionale sottopone le relazioni del Difensore Civico all’esame della Giunta stessa per le eventuali iniziative di propria competenza, riferendo in merito al Consiglio regionale.

4. Il Presidente del Consiglio regionale trasmette senza indugio le relazioni del Difensore Civico alle commissioni consiliari permanenti, competenti per materia, perche’ ne facciano oggetto di discussione ed esprimano un motivato parere, avvalendosi, se necessario, delle facolta’ previste dall’articolo 13 dello Statuto regionale.

5. Il Consiglio regionale, tenuto conto del parere delle commissioni consiliari permanenti, e delle comunicazioni del Presidente della Giunta regionale previste dal terzo comma, adotta le determinazioni di propria competenza ed assume ogni altra utile iniziativa affinche’ vengano rimosse le disfunzioni emerse.

6. Le relazioni del Difensore Civico sono pubblicate integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione.

7. Il Difensore Civico ha facolta’ di informare la stampa e i mezzi di comunicazione di massa delle attivita’ svolte dal suo ufficio.”.

Quindi, l’indipendenza non è separazione, al contrario è Responsabilità, per cui è possibile che un’Authority possa avvalersi della propria indipendenza senza per questo entrare in conflitto con il potere politico. Indipendenza non è,  inoltre,  necessariamente sinonimo di contropotere; tanto chiarito, strutturando la difesa civica nel senso appena precisato, si potrebbe davvero parlare di poteri reali, compresi quelli cogenti e di intervento attivo da riconoscere al Difensore Civico e senza i quali il suo stesso ruolo non avrebbe senso.

Tali poteri dovrebbero essere legati alle funzioni di Autotutela, di controllo, di difesa dei diritti dei cittadini e al tempo stesso arbitrali nella soluzione di controversie tra cittadini e la Pubblica Amministrazione.

Possiamo, quindi, intravedere nella figura del Difensore Civico una ulteriore funzione: quella di arbitro – conciliatore.

Il punto fondamentale oggi è l’apertura di grandi spazi all’azione del Difensore Civico nel momento in cui con il titolo V della Costituzione, parte II, i controlli esterni sugli atti amministrativi delle Regioni ed i controlli dei Comitati di controllo sugli atti dei Comuni e delle Province sono abrogati e nel momento in cui- ai sensi dell’ ultimo comma del nuovo articolo 118 Cost. – “è incentivato l’esercizio dell’autonoma iniziativa dei cittadini, singoli ed associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale sulla base del principio di sussidiarietà”.

Difatti,  il quarto comma dell’articolo 118 della nostra Costituzione della Repubblica italiana recita: “Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l’autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà”.

Già nel luglio c.a. “i tre amici del Bar” si sono appellati al Difensore Civico della Regione Lazio per chiedere delucidazioni su alcune questioni relative al nuovo gestore dell’ acqua pubblica bene comune di Ladispoli, in quanto le tante lamentele sul funzionamento di ACEA ATO2 è stato reclamato da moltissimi cittadini e amministratori di condominio. Noi aspettiamo fiduciosamente le considerazioni del Difensore Civico e gli eventuali interventi a fare funzionare meglio la gestione dell’ acqua di Ladispoli esponendo anche le sue considerazioni legali sui dubbi formulati sul passaggio dal vecchio al nuovo gestore idrico.

Concludendo, sempre saggiamente, apprendiamo da fonti aperte che i

Gestori del servizio idrico sono confronto,  lunedì 6 novembre 2023 all’Audiroum GSSI dell’Aquila, per il convegno “Valore Acqua per l’Abruzzo – Prospettive verso un gestore unico del servizio idrico integrato”. Una grande opportunità finalizzata ad evitare che la gestione dell’acqua passi a grandi società internazionali, lontane dal Cittadino/Contribuente/Utente

Tutto ciò, sempre a difesa della libertà di ognuno, occorre sempre assicurare l’effettività dei diritti civili e sociali, il rispetto delle libertà garantite dalla nostra Costituzione Italiana e della dignità delle persone è sempre la precondizione per la realizzazione di una vera DEMOCRAZIA.

Roberto Magri, Raffaele Cavaliere, Diego Corrao