Lazio, dal 1 febbraio zona gialla

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L’obbligo di indossare la mascherina resta così come il divieto di uscire di casa dopo le 22.

La  Regione Lazio è “zona gialla”, il gioco dei colori inserito nell’ultimo dpcm ogni settimana regala emozioni. É la settimana dei ristoranti che possono lavorare fino alle 18. Finalmente aperti. Chiudono i centri commerciali nei giorni festivi e prefestivi esclusi i negozi alimentari e le farmacie al loro interno. Rischio moderato nel Lazio che si veste di giallo in base ai dati relativi alla settimana dal 18 al 24 gennaio, periodo con indice Rt a 0,73.

Via libera alle visite ad amici e parenti residenti in altri comuni della stessa regione, una settimana da vivere intensamente per i laziali ma ricordiamo, è consentito solo una volta al giorno! Mentre per lavoro ed urgenze legate alla salute sono possibili trasferte fuori regione.

Bar e Ristorazione
È possibile consumare cibi e bevande all’interno dei bar, dei ristoranti e delle altre attività di ristorazione, dalle 5.00 alle 18.00. Negli stessi orari è consentita senza restrizioni la vendita con asporto di cibi e bevande. La vendita con asporto è possibile anche dalle 18.00 alle 22.00, ma è vietata in tali orari ai soggetti che svolgono come attività prevalente quella di bar senza cucina (e altri esercizi simili – codice ATECO 56.3) o commercio al dettaglio di bevande (codice ATECO 47.25).
La consegna a domicilio è consentita senza limiti di orario, ma deve comunque avvenire nel rispetto delle norme sul confezionamento e sulla consegna dei prodotti

Cultura 
Il servizio di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura (di cui all’articolo 101 del Codice dei beni culturali e del paesaggio) è assicurato, dal lunedì al venerdì, con esclusione dei giorni festivi, con modalità di fruizione contingentata e nel rispetto delle misure anti-Covid. Alle stesse condizioni sono aperte al pubblico anche le mostre.
 
Attività motoria o sportiva
È possibile praticare l’attività venatoria. rimanendo sempre all’interno della propria Regione o Provincia autonoma.
Le attività di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere e centri termali sono sospese, fatta eccezione per l’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza per le attività riabilitative o terapeutiche e per gli allenamenti degli atleti, professionisti e non professionisti, che devono partecipare a competizioni ed eventi riconosciuti di rilevanza nazionale con provvedimento del CONI o del CIP.Fonte: www.governo.it