Regolamento condominiale, facciamo chiarezza

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Riceviamo e pubblichiamo.

Spettabile Redazione del Mass-Media, la Presidente dell’Associazione Culturale “DONNA” di Ladispoli (ROMA) Maria Teresa Corrao e la Delegata allo Sport della predetta Associazione Culturale “DONNA”, signora Paola Fabiola Maria Linda Dousse, comunicano che, cittadini del nostro comprensorio hanno chiesto per le vie brevi di conoscere altri brevi cenni in ordine alla delicata tematica relativa alla Legge n.220/2012, l’articolo 1136 del Codice Civile, il Condominio orizzontale e la validità delle Deliberazioni dell’Assemblea Condominiale per la riconferma dell’Amministratore di Condominio pro-tempore, negli edifici condominiali ove sono proprietari esclusivi dell’immobile ove risiedono gli stessi cittadini. Pertanto, l’Associazione Culturale “DONNA” di Ladispoli (Roma) essendo costituita da cittadini, al fine di aderire a quanto dagli stessi richiesto per le vie brevi, comunichiamo quanto segue. Si evidenzia che a seguito della nota Riforma Condominiale di cui alla Legge 11 Dicembre 2012 n.220, in vigore dal 18 giugno 2013, la delicata materia condominiale l’articolo 1136 C.C. “Costituzione dell’assemblea e la validità delle deliberazioni”, recita ” L’assemblea in prima convocazione è regolarmente costituita con l’intervento di tanti condomini che rappresentino i due terzi del valore dell’intero edificio e la maggioranza dei partecipanti al condominio. Sono valide le deliberazioni approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell’edificio. Se l’assemblea in prima convocazione non può deliberare per mancanza di numero legale, l’assemblea in seconda convocazione delibera in un giorno successivo a quello della prima e, in ogni caso, non oltre dieci giorni dalla medesima. L’assemblea in seconda convocazione è regolarmente costituita con l’intervento di tanti condomini che rappresentino almeno un terzo del valore dell’intero edificio e un terzo dei partecipanti al condominio. La deliberazione è valida se approvata dalla maggioranza degli intervenuti con un numero di voti che rappresenti almeno un terzo del valore dell’edificio. Le deliberazioni che concernono la nomina e la revoca dell’amministratore o le liti attive e passive relative a materie che esorbitano dalle attribuzioni dell’amministratore medesimo, le deliberazioni che concernono la ricostruzione dell’edificio o riparazioni straordinarie di notevole entità e le deliberazioni di cui agli articoli 1117 quater, 1120, secondo comma, 1122 ter nonché 1135, terzo comma, devono essere sempre approvate con la maggioranza stabilita dal secondo comma del presente articolo. Le deliberazioni di cui all’articolo 1120, primo comma, e all’articolo 1122 bis, terzo comma, devono essere approvate dall’assemblea con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti ed almeno i due terzi del valore dell’edificio. L’assemblea non può deliberare, se non consta che tutti gli aventi diritti sono stati regolarmente convocati. Delle riunioni dell’assemblea si redige processo verbale da trascrivere nel registro tenuto dall’amministratore (1129,1138, quarto comma; 67,68 att.). Inoltre, in ordine al Condominio orizzontale si comunica che lo stesso sussiste quando le unità immobiliari esclusive non sono disposte verticalmente (una sopra all’altra) ma orizzontalmente, cioè una accanto all’altra, a condizione, tuttavia, che esista un patrimonio comune a tali porzioni, vale a dire un complesso di beni e/o impianti destinati strutturalmente e funzionalmente al servizio o al godimento delle predette unità immobiliare, ad esempio case a schiera o costruzioni adiacenti orizzontalmente in quanto siano dotate degli impianti essenziali indicati dall’articolo 1117 Codice Civile, come ad esempio anche i  Consorzi, in quanto abbiamo appreso dalla stampa locale, dell’esistenza di due consorzi, tra cui uno in particolare che si trova alle spalle del viale Italia a Ladispoli (Roma). Sempre dai Mass Media leggiamo costantemente l’evolversi di alcune situazioni che per noi donne, e quindi cittadini, poiché l’Associazione Culturale “DONNA” è composta da cittadini che osservano principalmente i rapporti personali e di amicizie, risultandoci quindi particolarmente difficile comprendere come solo oggi personalità politiche di Ladispoli (Roma), legittimate peraltro al controllo previsto dall’articolo 43 del Decreto Legislativo n.267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni che recita: Articolo 43  Diritti dei consiglieri ” 1.  I consiglieri comunali e provinciali hanno diritto di iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del consiglio. Hanno inoltre il diritto di chiedere la convocazione del consiglio secondo le modalità dettate dall’ articolo 39 , comma 2, e di presentare interrogazioni e mozioni. 2.  I consiglieri comunali e provinciali hanno diritto di ottenere dagli uffici, rispettivamente, del comune e della provincia, nonché dalle loro aziende ed enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all’espletamento del proprio mandato. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificamente determinati dalla legge. 3.  Il sindaco o il presidente della provincia o gli assessori da essi delegati rispondono, entro 30 giorni, alle interrogazioni e ad ogni altra istanza di sindacato ispettivo presentata dai consiglieri. Le modalità della presentazione di tali atti e delle relative risposte sono disciplinate dallo statuto e dal regolamento consiliare. 4.  Lo statuto stabilisce i casi di decadenza per la mancata partecipazione alle sedute e le relative procedure, garantendo il diritto del consigliere a far valere le cause giustificative.” (Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni di comuni, vedi la L.7 aprile 2014, n.56), si siano accorte improvvisamente del percorso di vita fatto durante gli anni dal codice fiscale/partita iva del citato consorzio. Dopo la breve riflessione sul consorzio, passiamo all’articolo 1130 del Codice Civile “regolamento di condominio” che recita al primo comma “Quando in un edificio il numero dei condomini è superiore a dieci, deve essere formato un regolamento, il quale contenga le norme circa l’uso delle cose comuni (1117) e la ripartizione delle spese (1123), secondo i diritti e gli obblighi spettanti a ciascun condomino, nonché le norme per la tutela del decoro dell’edificio e quelle relative all’amministratore (1106; 68, 70, 72 att.). Naturalmente, nel caso di pluralità di edifici, ciascuno dei fabbricati costituirà, di per sé, un autonomo e distinto condominio, con l’ulteriore conseguenza che, tali singoli edifici, dovranno essere gestiti separatamente, in stretto riferimento, però al relativo e distinto insieme di “cose” condominiali, quindi ogni condominio un solo codice fiscale aperto ed un solo regolamento di condominio per ogni singolo fabbricato. Infine, al Supercondominio si applica la disciplina prevista per il condominio, cioè le regole contenute negli art. 1117 – 1139 C.C. e nelle collegate norme nelle disposizioni per l’attuazione e la Riforma Condominiale contenuta nella Legge n.220/2012 dispone che a partire dal 18 giugno 2013 l’applicazione delle norme riguardanti il condominio deve considerarsi estesa anche al Supercondominio in forza di espressa disposizione di Legge. L’Associazione Culturale “DONNA” di Ladispoli (Roma) ringrazia le Redazioni della Stampa cartacea, On-line, Radio e TV per l’eventuale piccolo spazio concesso.

Associazione Culturale “DONNA”

La Presidente

Maria Teresa Corrao