Omicidio Vannini, ecco le motivazioni della sentenza

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Antonio Ciontoli “ha deciso di andare a recuperare le pistole (…) a tarda sera e proprio mentre il Vannini si trovava nel bagno a fare la doccia, non si è rifiutato di mostrare il funzionamento della pistola come – a suo dire – richiestogli dal ragazzo, ha impugnato la Beretta cal. 9 senza verificare che fosse scarica e in condizioni di sicurezza, ha “scarrellato” l’arma, inserendo, così, il colpo in canna, (…) ha interrotto la prima chiamata al 118, riferendo a chi interloquiva con l’operatore sanitario di una presunta “ripresa” del Vannini (…)”.

Sono queste alcune delle considerazioni che emergono nel documento, lungo 42 pagine delle motivazioni prodotte dalla Corte di Roma che ha portato alla condanna per omicidio colposo con dolo eventuale di Antonio Ciontoli per la morte del giovane Marco Vannini. In sostanza, nelle motivazioni, ripercorrendo quanto emerso durante la fase dibattimentale e durante quella notte, la Corte spiega come abbia deciso di “agire ‘accada quel che accada’ pur di perseguire il suo scopo. E ciò risulta sicuramente vero – atteso lo sviluppo dei fatti, come sopra indicato – soprattutto quando ha ritardato i soccorsi e mentito sugli eventi – circostanze risultate esiziali per il ferito -e, perciò, quando il ‘bilanciamento’ – prospettatosi nella sua mente – delle conseguenze del suo agire, lo ha fatto propendere per la tutela dei propri interessi piuttosto che per la salvezza del ferito. E ciò, omettendo del tutto di prendere in considerazione – in quei momenti così importanti per assicurare un diverso esito della vicenda – quanto più grave sarebbe stato il ‘costo’ versoimilmente rischiato in caso di morte del Vannini”.

 Diversa la posizione di Maria Pezzillo e di Federico e Martina Ciontoli. Per la Corte i tre non erano presenti in bagno quando è esploso il colpo di pistola ma avrebbero dovuto comprendere la drammaticità del momento e della situazione: “Le condizioni del ferito – si legge – erano tali da evidenziare palesemente e univocamente la necessità di assicurargli il più rapido soccorso medico possibile. Intanto, un colpo di pistola era stato sparato e per quanto gli imputati possano affermare di aver avvertito solo un ‘forte rumore’ (così forte che era stato perfettamente avvertito anche dai vicini di casa che si trovavano nell’abitazione confinante a parete con quella dei Ciontoli (…)) immediatamente dopo hanno visto – per prima Martina e poi Federico – la pistola che era sul pavimento del bagno; arma che, a richiesta del padre, Federico aveva rapidamente rimosso da dove si trovava e, necessariamente in presenza di tutti, aveva dapprima portato al piano terra e poi, una volta ‘messa in sicurezza’ – come affermato nel corso del suo esame, dallo stesso Federico – riposta sotto il suo letto”.

Per la Corte inoltre anche e soprattutto le condizioni in cui si trovava Marco subito dopo lo sparo avrebbero dovuto “destare la massima preoccupazione”. Marco urlava, non solo “lamenti ad alta voce come li ha definiti Martina Ciontoli o lamentazioni in maniera strana come riferiti dal fratello Federico. In realtà si trattava di vere e proprie grida: la stessa Corte le ha potute apprezzare – in dibattimento – ascoltando le note telefonate al 188, nel corso delle quali in sottofondo si sentono perfettamente acute urla, tanto che la stessa operatrice del 118 ne chiede conto ai propri interlocutori, manifestando subito perplessità sulla dichiarata loro origine, attribuita a un ‘attacco di panico’”.

Insomma le circostanze avrebbero dovuto imporre ai tre di “attivarsi in prima persona e nella maniera più rapida possibile per assicurargli adeguati soccorsi”. Per la Corte non può inoltre essere usata come “discolpa” per i tre il fatto che siano affidati, come prospettato dalla Difesa, al padre, il capofamiglia. “Se può essere vero – si legge infatti nelle motivazioni – che il Ciontoli, come capo famiglia e, forse, come persona di forte carattere e personalità, avesse la possibilità di influenzare le decisioni dei propri congiunti, è ancor più vero che sia la moglie che i figli erano soggetti adulti, di cultura medio alta, e pertanto, siciuramente capaci di discernere autonomamente la veridicità di quanto veniva loro raccontato e di adottare condotte esattamente opposte a quelle in concreto tenute, soprattutto in considerazione dei forti legami affettivi col ferito, che avrebbero, semmai, dovuto destare in loro ben altre preoccupazioni e indurli ad assumere iniziative a suo favore e non certo, invece a rimettersi pedissequamente alle rassicurazioni – si ribadisce – inverosimili che venivano loro date”.

E poi c’è la posizione di Viola Giorgini, assolta perché il fatto non sussiste. Secondo le motivazioni presentate dalla Corte Viola, da quanto si è evinto dalle fasi dibattimentali del processo, non era entrata in bagno, non era entrata in contatto col corpo di Marco e non era presente all’interno della camera da letto. Inoltre per la Corte “non è certo che avesse ascoltato la seconda telefonata al 118 e sentito quanto detto sulla causa del ferimento. D’altra parte, è pur comprensibile come non si possa pretendere, considerata la sua posizione di ospite della famiglia Ciontoli – pur se con familiare frequentazione – che la Giorgini, stanti le rassicurazioni date dal padre del suo fidanzato e la minore conoscibilità delle condizioni del ferito, potesse effettivamente percepire e valutare il reale stato di pericolo in cui questi versava, ovvero che si potesse rendere conto della necessità di attivare differenti modalità di soccorso”.

fonte civonline