Ladispoli, bando nu al Tar: i giudici dicono “no” alla sospensione della gara

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ANGELO GALLI

La ditta Massimi potrebbe perdere definitivamente il braccio di ferro con l’amministrazione comunale che auspica da tempo una nuova era de rifiuti. 

 

Nuova puntata sul caos nu e soprattutto sul braccio di ferro tra il Comune e la ditta Massimi. Il Tar ha rigettato il ricorso dell’attuale ditta che si occupa del servizio dei rifiuti avanzato per cercare di ottenere l’annullamento degli atti relativi al nuovo bando della nettezza urbana vinto lo scorso novembre dalla società Tekneko.

“Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda) respinge la domanda cautelare e  fissa per la trattazione di merito del ricorso l’udienza pubblica del 3 giugno 2020, ore di rito”. Questa ordinanza è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti. Così è stato deciso nella camera di consiglio di ieri con l’intervento dei magistrati: Francesco Riccio, Presidente Marina Perrelli, Consigliere, Floriana Venera Di Mauro, Primo Referendario. Tuttavia da quanto emerge solo il 3 giungo quindi si saprà il pronunciamento definitivo che darà ragione alla Massimi o al Comune ma Palazzo Falcone a quanto pare potrà procedere con la nuova era dei rifiuti forse senza ulteriori intoppi (introduzione di spazzini di quartiere, installazione di compattatori ecologici, ricompense agli abitanti più virtuosi, ritiro gratuito a domicilio degli sfalci d’erba dei rifiuti più ingombranti, etc).

Si legge nelle motivazioni del TAR: “Ritenuto che, ad un primo sommario esame proprio della fase cautelare, demandata al merito l’approfondita delibazione dei profili di inammissibilità sollevati dalle amministrazioni resistenti e dalla controinteressata, nonché del ricorso incidentale, il gravame non appare assistito dal fumus in relazione all’unica censura di violazione dell’art. 34 del D.L. n. 179/2012;

che, infatti, il servizio oggetto di gara è stato messo a bando risultando rispettata la finalità di favorire la concorrenza mediante la massima apertura al mercato e che, pertanto, nel caso di specie non sembrerebbe sussistere l’obbligo motivazionale rafforzato di cui al citato art. 34, richiesto con particolare riferimento agli affidamenti c.d. in house, in quanto non rientranti nel novero della piena conformità al diritto comunitario;

che, peraltro, appaiono sussistere dubbi anche sulla tempestività della predetta censura a fronte delle precedenti azioni proposte dalla ricorrente proprio avverso agli atti introduttivi della procedura della quale oggi si contesta l’esito finale;

che per tali ragioni va respinta la domanda di misure cautelari;

che sussistono, allo stato, motivi per compensare tra le parti le spese della presente fase.”