Città di Ladispoli, Acea Ato2

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Tutela e sostegno agli Utenti/Cittadini/Contribuenti.

I Tre Amici al Bar, Roberto Magri, Raffaele Cavaliere e Diego Corrao,  hanno ripreso le riunioni per evidenziare  alcune riflessioni in merito al Decreto Legislativo 23 Dicembre 2022 n.201 recante “Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica” e porre alcuni confronti sul costo della vita.

Difatti, grazie al suddetto Decreto Legislativo è prevista la relazione ai sensi dell’articolo 30, ovvero una ricognizione periodica al 31.12.2023, nel caso di specie, della situazione gestionale del SII nell’ATO 2 LAZIO CENTRALE ROMA, sulla base delle informazioni disponibili alla data.

A tal proposito, consultando le Fonti Aperte, emergono le seguenti informazioni sul conto del Nuovo Gestore Idrico Acea ATO 2 S.p.A., per la Città di Ladispoli dal 30.09.2022 :

1. Sito web istituzionale di Roma Capitale – Acea ATO 2 S.p.A. – bilancio 2020 utile/ perdita d’esercizio € 116.580.349; – bilancio 2021 utile/perdita d’esercizio € 121.951.531; – bilancio 2022 utile/perdita d’esercizio € 119.980.966.

2. Sito web istituzionale ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione) risulta presente il “documento” intestato ATO 2 LAZIO CENTRALE – ROMA SITUAZIONE GESTIONALE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO RELAZIONE EX ART. 30 D.LGS. n.201/2022 Ricognizione periodica al 31 DICEMBRE 2023.

Da una lettura della predetta Relazione, non appaiono indicate informazioni che Acea ATO 2 S.p.A. ha sottoscritto e ricevuto finanziamenti da parte della BEI, nel periodo dal 10.03.2020 al 03.08.2020 , come invece risulta su Fonti Aperte – link https//staffettaonline.com/staffetta_acqua/articolo.aspx?id=346931 – per un importo di circa 700 milioni di Euro per investimenti a supporto nel servizio idrico integrato della Città Metropolitana di Roma nei sistemi di distribuzione dell’acqua potabile, di fognatura e depurazione, e nemmeno si fa cenno al Regio Decreto n.1775/1933, ovvero all’articolo 35 e al relativo “Disciplinare” afferente il canone annuale di circa € 10.000,00 e per 30 anni di circa € 300.000,00 che viene onorato da Acea ATO 2 S.p.A. alla Regione Lazio, fermo restando che la Città di Ladispoli dispone di tre pozzi autonomi, e quindi, non incide nemmeno sul costo sostenuto da Acea ATO  2 S.p.A. per il pagamento del canone de quo alla Regione Lazio.

A tal proposito, si richiama l’articolo 147, comma 2 bis, lettera b) del TUA -D.Lgs. n.152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni – “….le gestioni del servizio idrico in forma autonoma esistenti, nei comuni che presentano contestualmente le seguenti caratteristiche: approvvigionamento idrico da fonti qualitativamente pregiate…”avrebbe dato modo al Comune di Ladispoli (Roma), in virtù dei predetti tre pozzi, impianto idrico, impianto di depurazione e impianto fognario, di proprietà del citato Ente Locale, atteso che la Frazione di Marina di San Nicola del Comune di Ladispoli è rimasta al momento “autonoma” e, quindi, non assorbita da Acea ATO 2 S.p.A.

Nelle considerazioni finali della Relazione ex art. 30 Dlgs. 201/2022 risulta indicato: “Il S.I.I. nell’ATO 2 Lazio Centrale – Roma è attivo dal 1 gennaio 2003, nel territorio dei Comuni che, via via, sono stati acquisiti alla gestione unica. Gli investimenti effettuati dal gestore Acea ATO 2  S.p.A. sono passati da euro 36 milioni nel 2003 ad euro 411 milioni previsti nel 2023 con un valore  dell’investimento pro-capite che nel 2023 è arrivato a 108 €/anno/persona (la media nazionale nel periodo 2020-2023 è pari a 52 €/anno/persona), attestandosi su livelli in linea con le più avanzate gestioni europee.” A nostro modesto avviso, se vogliamo poi paragonare la media europea del costo della vita, quella della Nostra Italia non appare compatibile, al momento, con la leva dei salari, comprese le pensioni che sono nettamente al di sotto della media Nord Europea. Difatti, il Vecchio Gestore Idrico  di Ladispoli, Flavia Servizi S.r.l. (già Flavia Acque S.r.l.) prevedeva un impegno contrattuale di 120 MC, mentre oggi con Acea ATO 2 S.p.A. è attualmente di 60 MC, (con tariffe che sono state già puntualmente aumentate leggermente dal 01.01.2024), tant’è che, non potendosi escludere, “il  regime monopolistico”, ovvero l’obbligo per tutti i Cittadini/Contribuenti/Utenti di accettare il contratto che prevede scaglioni di consumi con prezzi stratosferici per chi supera la “quota sociale”, quindi, è questo il quesito che è stato posto  sia all’ AGCM che al Difensore Civico della Regione Lazio sin dall’8.7.2023 e, in particolare, nella TERZA PEC del 20.11.23 per ricordare i compiti Istituzionali e in particolare la questione delle “presunte clausole vessatorie” indirizzata alla AGCM, al fine di avere un’opportuno riscontro per la c.d. vessazione praticata a danno degli Utenti di Ladispoli.

Il giallo, quindi, continua, tant’è che più si studia il fenomeno e maggiori sono le perplessità, ad esempio i dati degli utili dei bilanci, 2020, 2021 e 2022, non risultano anch’essi indicati nella citata relazione ex art.30 Dlgs. 201/2022, come anche il canone annuale e trentennale del “disciplinare” ex Regio Decreto n.1775/1933. Infine, facendo la media degli utili di bilancio del periodo 2020/2022, sopra indicati, non si può escludere, verosimilmente, che la privatizzazione dell’acqua è solo un DANNO ai cittadini/utenti/contribuenti e alle Casse dello Stato,  perché i Gestori Idrici Privati, così come anche tutte le Aziende Italiane privatizzate fino ad oggi, pongono dei saggi e concreti interrogativi, ovvero il prezzo del canone indicato nel “disciplinare ex Regio Decreto n.1775/1933 – € 10.000,00 circa annuo x quantità d’acqua praticamente illimitata, per trent’anni per circa € 300.000,00, mentre dall’altro i margini remunerativi appaiono stratosferici come dimostrano gli utili di bilancio conseguiti nel periodo 2020/2022, perché, non si può escludere che la chiave di lettura sia, che l’impegno contrattuale a Ladispoli con la Flavia Servizi S.r.l. era di 12O MC con tariffe alla portata delle Famiglie mentre dal 30.09.2022 è stata fissata la soglia di 60 MC con tariffe di gran lunga superiori e poi se si supera tale soglia, aspetto questo molto facile, le tariffe schizzano vertiginosamente, mentre contestualmente le Casse dello Stato piangono e lo Stato, conseguentemente, fa sempre più difficoltà a reperire risorse economico finanziarie da impiegare nei settori della sanità, istruzione, servizi sociali, pensioni e investimenti infrastrutturali.

A nostro modesto avviso, continuando in tal modo, le privatizzazioni depauperano la nostra Italia e impoveriscono concretamente la gente, quindi, sarebbe opportuno  valutare, concretamente, la possibilità di realizzare l’ Azienda Speciale, così come recita l’art. 114 del Testo unico degli Enti Locali – Dlgs. 267/2000 e succ. modificazioni ed integrazioni -, è “ente strumentale dell’ente locale dotato di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di proprio statuto, approvato dal consiglio comunale o provinciale”. Si tratta, pertanto, di un ente di diritto pubblico, diverso dal Comune o dalla Provincia da cui dipende funzionalmente. La personalità giuridica, che si acquisisce con l’iscrizione al registro delle imprese, fa dell’Azienda Speciale un soggetto di diritto a sé stante, indipendente e diverso dall’Ente Locale che lo ha costituito. Quanto sopra, ai sensi dell’articolo 118, quarto comma, della nostra Costituzione della Repubblica Italiana che recita:”

Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l’autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà.”.

Tutto ciò, sempre a difesa della libertà di ognuno, occorre sempre assicurare l’effettività dei diritti civili e sociali, il rispetto delle libertà garantite dalla nostra Costituzione Italiana e della dignità delle persone è sempre la precondizione per la realizzazione di una vera DEMOCRAZIA.

Roberto Magri, Raffaele Cavaliere, Diego Corrao