NON ACCADE SE LA LEGGE LA CONOSCI!

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SENZA GP NEGATO L’ACCESSO, NON IL SERVIZIO.

“Secondo il DL dal 1 febbraio viene permesso l’accesso in determinati luoghi solo se in possesso di GP, ma deve essere chiaro che non significa che viene NEGATO il servizio, in quanto gli esercizi commerciali sono privati ma a servizio pubblico; per cui banche, poste e i vari uffici pubblici sono obbligati a erogare il servizio, perché altrimenti commetterebbero diversi reati:
Art. 328 C. P. Rifiuto d’atto d’ufficio
Art. 340 – 331 C. P. Interruzione pubblico servizio
Art 3 Costit. Art 21 Carta di Nizza Discriminazione

Per cui se viene negato l’accesso bisogna pretendere il servizio comunque, o esigendo che la merce sia portata fuori, o che il funzionario del pubblico servizio ci faccia la pratica all’ esterno. Nel caso contrario, si chiamano i carabinieri e si fa verbalizzare la negazione del servizio e si fa la denuncia.

Inoltre è importante far presente, perché non lo sanno, ma fa parte del piano, che i certificati sanitari, come da regolamento UE art. 10 comma 3, possono essere trattati solamente dal personale USMAF, che dipende dal Ministero della salute (uffici sanità marittima aeroportuale di frontiera) e da nessun altro, a meno che non abbiano ricevuto delega dal Ministero della Salute, ma questo non è possibile, quindi sussiste anche il reato di violazione della privacy – GDPR 679/2016.