Lazio, ordinanza: mascherina all’aperto

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indagato

Emanata ordinanza a firma del prresidente della Regione lazio Nicola Zingaretti. Il documento ORDINA ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica,

  • 1. a decorrere dalla data di pubblicazione della presente ordinanza e fino a nuova disposizione èdisposto l’obbligo, su tutto il territorio regionale, di indossare la mascherina nei luoghi all’aperto, durante l’intera giornata, fatte salve le ulteriori specifiche misure di sicurezza previste nelle linee guida e nei protocolli di settore vigenti ai sensi dell’Ordinanza n. 56/2020 e delle disposizioni nazionali vigenti;
  • 2. l’obbligo rimane escluso per i bambini al di sotto dei sei anni, per i portatori di patologie incompatibili con l’uso della mascherina e durante l’esercizio di attività motoria e/o sportiva;
  • 3. si rinvia, quanto alle sanzioni, alle previsioni di cui all’art. 2del decreto legge n.33/2020, convertito con modificazioni dalla legge 14 luglio 2020, n.74 e alle previsionidell’articolo 4, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito con modificazionidalla legge n.35 del 2020 e ss.mm.ii.;
  • 4. allo scopo di perseguire in modo efficace l’obiettivo di generale copertura vaccinale e di assicurare che il SSR possa fronteggiare l’aumento di domanda ancheper le persone di età compresa tra 18-59 anni (residuali rispetto a quelle bersaglio e servite da MMG/PLS) che una quotadi 100.000 dosi vaccini, o ulteriore, sia resa disponibile alle Farmacie per: a)garantire l’acquisto con oneri a carico del cittadino, secondo un prezzo uniforme di partecipazione che verrà all’uopo individuato, e previo rimborso alla Regione del costo sostenuto;
    b)consentireloro, in presenza dei requisiti e secondo modalità definite dalla Direzione Salute, oltre che la vendita, anche l’organizzazione di un servizio di somministrazione/inoculazionedel vaccino con conseguente assunzione di responsabilità; in tal caso il prezzo verrà definito tenuto contodella maggiorazione generalmente corrisposta ai MMG/PLS;
  • 5. sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative delle farmacie,sono definiti con atto della Direzione salute e integrazione socio-sanitaria in raccordocon l’Unità di crisi regionale le modalità di distribuzione tra le farmacie delle dosi vaccino,il prezzo uniforme di partecipazione per l’acquisto del vaccino ed ilprezzo per il servizio di somministrazione/inoculazione,con onere a carico del cittadino;
  • 6. sono parimenti definiti, con atto a cura della Direzione salute e integrazione socio-sanitaria in raccordo con l’Unità di crisi regionale, il numero definitivo delle dosi vaccino,i requisitie le modalità del servizio di somministrazione/inoculazione dello stesso.La presente ordinanza è pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Lazio e da tale data efficace; è pubblicata, altresì, sul sito istituzionale dell’amministrazione regionale. La pubblicazione ha valore di notifica individuale, a tutti gli effetti di legge. La presente ordinanza, per gli adempimenti di legge, viene trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Salute, ai Prefetti con richiesta di trasmissione ai Sindaci dei Comuni del Lazio. Nicola Zingaretti

ordinanza ultima mascherine(1)