Codici: revocato dal Tar Lazio l’obbligo del vaccino antinfluenzale

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vaccino anticovid

Si torna nella legalità costituzionale

È stata pubblicata questa mattina la sentenza con cui il Tar Lazio accoglie il ricorso presentato dall’associazione Codici, annullando l’ordinanza con cui la Regione Lazio ha di sposto l’obbligo del vaccino antinfluenzale per over 65, pena il divieto di frequentare luoghi di facile assembramento come centri sociali e case di riposo, e personale sanitario e socio sanitario, pena il divieto di avere accesso ai l uoghi di lavoro. “Come abbiamo sempre sostenuto e come ha riconosciuto il Tar Lazio –dichiara Ivano Giacomelli, Segretario Nazionale di Codici – un provvedimento del genere è di competenza statale. Vistal’enorme portata della pandemia, è il Governo che deve assumere decisioni simili e grazie a questa sentenza viene riportato il giusto ordine a livello normativo . Ci teniamo a chiarirlo, per sgombrare il campo da equivoci:per noi il problema non è vaccino sì-vaccinono, ma la necessità di affrontare in maniera globale e coerente la situazione, adottando iniziative che siano fondate su basi scientifiche certe e che non calpestino i diritti dei cittadini. Il vaccino antinfluenzale oggetto del ricorso non protegge da tutti i ceppi circolanti, non ha valenza a livello di immunità di gregge, in quanto si considera quella regionale quando a contare è quella nazionale, e risulta efficace solo in una quota che tra 70% e 85% dei vaccinati. A nostro a vviso sono altre le strade da perseguire per contrastare il Covid19”. “Certamente va considerato che l’intervento regionale è dettato da esigenze organizzative in materia di sanità – afferma Carmine Laurenzano, avvocato dell’associazione  Codici – ovvero alleggerire carico e pressione sulle strutture ospedaliere durante il periodo autunnale e dinvernale, ma esistono anche altre strade che rientrano nell’alveo delle competenze regionali  costituzionalmente accordate, come il potenziamento dell’attività di tracciamento, l’intensificazione dei tamponi e dil concreto sviluppo della medicina di prossimità. Appare piuttosto evidente che, conriferimento a queste ultime misure, si tratterebbe di interventi che probabilmente comporterebbero un maggiore impiego di risorse organizzative e finanziarie, ma una logica  di risparmio pubblico non può giustificare uno spostamento della competenza normativa dall’alto verso il basso. Il Tar è stato chiaro, per il Lazio come perl a Calabria con la sentenza dello scorso 15 settembre:  provvedimenti del genere sono di competenza dello Stato. Non si può procedere in ordine sparso, delegando alle Regioni decisioni che non possono assumersi e che a volte creano solo confusione”.
Roma, 2ottobre 2020