ANNULLAMENTO DEL MATRIMONIO

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annumento del matrimonio

Il punto fondamentale nell’annullamento è il verificare che ci sia stato un “vizio” all’origine.

L’annullamento del matrimonio è un procedimento giuridico attraverso cui il Tribunale Ecclesiastico annulla il sacramento del matrimonio. Quindi per la chiesa quel matrimonio non è mai stato celebrato.

Fino alla riforma di Papa Francesco (iniziata nel 2013 e non ancora conclusa) l’annullamento del matrimonio era un percorso lungo e costoso poichè era vincolato dal principio della doppia conforme: il Tribunale Regionale di Primo Grado e il Tribunale d’Appello dovevano emettere due sentenze concordanti; in caso contrario, le parti ricorrevano al tribunale della Rota Romana.

Ora il percorso è più snello sia nei tempi sia nei costi. Infatti:
1- l’annullamento diventa breve nei casi di simulazione di volontà, brevità nella convivenza coniugale, aborto provocato per impedire la procreazione, la permanenza di una relazione extraconiugale prima e dopo le nozze, occultamento doloso di sterilità o di altre problematiche sessuali e/o che impediscono la procreazione, presenza di una grave malattia contagiosa occultata, presenza di figli nati prima da altre relazioni ma occultati, motivazione del matrimonio completamente estranea alla vita coniugale, violenza fisica inferta per estorcere il consenso, presenza di una malattia mentale.
2- “il giudice è lo stesso vescovo”: viene abolita la sentenza di secondo grado e, quindi, il principio della “doppia conforme”;
3- diminuzione dei costi: il procedimento può essere gratuito presentando il modello ISEE; si possono contenere i costi se i due coniugi scelgono lo stesso avvocato; inoltre, se ci sono i requisiti, si può richiedere il gratuito patrocinio.

L’annullamento del matrimonio è legato al Codice Canonico, un insieme di leggi (Canoni) che determinano il motivo dell’annullamento e l’eventuale perizia. Il punto fondamentale nell’annullamento è il verificare che ci sia stato un “vizio” all’origine (ex tunc), cioè che nel momento di progettare o del pronunciare il “fatidico SI’” la persona non era consapevole delle conseguenze e delle responsabilità che comporta il matrimonio (Canone 1095) per una patologia psichiatrica, per uso di sostanze oppure per immaturità; oppure (Canone 1084) esistevano disturbi nella sfera sessuale (eiaculazione precoce, mancata erezione, vaginismo, dispaurenia) mai affrontati né curati che impedivano la procreazione.
In questi casi il giudice chiede la perizia proprio per verificare che prima del matrimonio erano presenti tali disturbi, non sono mai state considerate delle soluzioni terapeutiche (farmacologiche o psicoterapiche) e che queste problematiche hanno influenzato negativamente l’andamento del matrimonio.

La differenza fondamentale tra l’annullamento del matrimonio e la separazione civile è proprio nel tempo: nel primo, il Perito (l’esperto) deve accertare che il disturbo era antecedente al matrimonio mentre nel secondo, il CTU viene nominato dal giudice per verificare le competenze genitoriali e quanto il conflitto genitoriale influenza negativamente il sano sviluppo psicologico e sociale del figlio o dei figli minori (hic et nunc).

Quindi, nella separazione civile il CTU (Psicologo o Psichiatra) viene nominato solo se la coppia ha figli. La scelta, la nomina e l’eventuale ricusazione (istanza di rifiuto) del Perito o del CTU e dei Consulenti di Parte (CTP) hanno lo stesso iter in campo ecclesiastico e in campo civile. Infine, il procedimento dell’annullamento del matrimonio può essere iniziato, portato avanti e concluso da un solo coniuge.