RINVIATA DAL TAR DEL LAZIO AL 4 OTTOBRE PROSSIMO LA TRATTAZIONE DEL RICORSO RIGUARDANTE IL RIFUGIO.
«Il Tar ha sostanzialmente confermato l’impianto del decreto del 19 agosto che sospende gli abbattimenti e affida all’Asl Roma 1 il compito di monitorare la situazione nella “Sfattoria degli ultimi”. Le associazioni, la cui prima e unica preoccupazione è il benessere degli animali, chiedono l’apertura di un tavolo di confronto con le autorità prima del 4 ottobre.
Nel frattempo, parteciperanno a qualsiasi tipo di esame, valutazione o accesso siano ritenuti necessari». Lo comunica l’avvocato Giuseppe Calamo che – con i colleghi Aurora Loprete e Michele Pezone – assiste Enpa, Leal, Leidaa, Lndc, Oipa, Tda e Lac, le associazioni animaliste intervenute ad adiuvandum nella controversia tra l’Asl Roma 1 e la titolare della “Sfattoria degli ultimi”. L’8 agosto scorso la titolare aveva ricevuto la notifica del provvedimento di abbattimento dei circa 140 suidi ospitati nel rifugio. Durante l’udienza l’avvocato Giuseppe Calamo ha contestato punto per punto la fondatezza del provvedimento che prevede gli abbattimenti, ricordando tra l’altro che le associazioni hanno incaricato un tecnico di verificare in loco la situazione degli animali della Sfattoria, “a differenza dell’Asl”, sottolinea il legale, “che non ha svolto alcun accertamento”. Inoltre, dalle difese delle Amministrazioni emergono contraddizioni da cui si evince appieno un grave difetto di istruttoria”.
Secondo l’Asl, l’abbattimento sarebbe giustificato dall’art. 7 dell’ordinanza commissariale n. 4/2022. “Norma”, afferma il legale, “che riteniamo incompatibile con il diritto comunitario in quanto consente all’Asl di eseguire liberamente qualsiasi abbattimento nei confronti di qualsiasi suino in stato di precarietà detentiva, anche a prescindere dalla presenza o meno di una zona rossa, saltando a pie’ pari tutta una serie di garanzie previste dalla regolamentazione europea di riferimento”.
Secondo il Ministero della Salute, dell’Interno e la Prefettura, l’abbattimento sarebbe giustificato ai sensi dell’Art. 3, co. 1, lett. b), n. VII), dell’ordinanza commissariale, ma “tale autorizzazione è stata concessa senza tenere conto di deroghe e comunque solo per gli allevamenti commerciali”, tra cui, chiaramente, non rientra la Sfattoria”.