Riceviamo e pubblichiamo
Le Fonti Aperte evidenziano che la ASL Roma 4 venne commissariata dalla Regione Lazio nel maggio 2024 (deliberazione n.309 del 02.05.2024) probabilmente e principalmente, al fine di riorganizzare il management sanitario a seguito delle Direttive della nuova Giunta regionale del Lazio.
Inoltre, con la deliberazione n. 1300 del 23 dicembre 2025, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione il 2 gennaio 2026, la Giunta regionale del Lazio ha infatti approvato l’Atto di autonomia aziendale dell’Azienda Regionale Sanitaria Lazio.0, completando uno dei passaggi fondamentali del processo di riorganizzazione del sistema sanitario regionale avviato negli ultimi anni.
Fra le attività attribuite all’ente figurano:
– centralizzazione dei pagamenti ai fornitori del SSR;
– supporto nella gestione del personale degli enti del servizio sanitario;
– coordinamento del sistema contabile regionale;
– controlli su appropriatezza e qualità dell’assistenza erogata dalle strutture accreditate.
I Tre Amici al Bar si domandano: quali effetti produrrà? Maggiore efficienza o ulteriore burocratizzazione? Migliori servizi o un sistema sanitario sempre più distante dai territori?
Ultimamente, qualche giorno addietro sono apparsi sui Social e Fonti Aperte ulteriori notizie che evidenziano, in sintesi, “la richiesta di garanzia dei servizi sanitari efficienti e rispondenti ai bisogni delle comunità locali passa anche attraverso la possibilità di una adeguata copertura del fabbisogno di personale medico, paramedico, oss e amministrativo”. Dalle Fonti Aperte si apprende, altresì, anche lo
stato di agitazione dei lavoratori indetto per lunedì 26 e martedì 27 gennaio 2026. La prima data, sarà all’ospedale San Paolo di Civitavecchia mentre la seconda data, dalle 9 alle 12, sarà sotto la sede dell’Asl Roma 4 in via delle Terme di Traiano 39/A, perché: “La situazione è sempre più insostenibile”.
Nel frattempo la nostra Citta di Ladispoli attende, ancora, l’ edificazione completa del c.d. “ospedale di comunità”, difatti sul cartellone previsto per legge davanti al cantiere si legge che “la data presunta di fine lavori è il 31.12.2025”. A tal proposito si evidenzia che la materia è disciplinata dall’ articolo 126 Nuovo Codice Appalti (D. Lgs. 36/2023) –
Penali e premi di accelerazione – mentre con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 301 del 30 dicembre 2025 della Legge 30 dicembre 2025, n. 199 recante il “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale 2026-2028”, il legislatore interviene sulla disciplina dei contratti pubblici di lavori, introducendo una serie di misure volte a rafforzare il controllo dei costi, a garantire l’equilibrio contrattuale e a favorire la tempestiva realizzazione delle opere.
Alla luce della normativa vigente nel 2026, in particolare il D.Lgs. 36/2023 “Codice dei Contratti Pubblici” e le recenti riforme sulla Corte dei Conti entrate in vigore a gennaio 2026,la mancata consegna dei lavori pubblici configura una responsabilità erariale quando il ritardo è imputabile a negligenza o dolo del RUP (Responsabile Unico del Progetto) o del Direttore dei Lavori.
Pertanto, suggeriamo eventualmente a coloro che si mobilitano di valutare la richiesta di dimissioni del direttore generale ASL Roma 4, del Referente della Regione Lazio, nonché dei relativi soggetti apicali indicati nella foto de quo, non potendosi escludere verosimilmente che, alla luce della normativa vigente nel 2026 (in particolare il D.Lgs. 36/2023 “Codice dei Contratti Pubblici” e le recenti riforme sulla Corte dei Conti entrate in vigore a gennaio 2026), la mancata consegna dei lavori pubblici configura una responsabilità erariale quando il ritardo è imputabile a negligenza o dolo del RUP (Responsabile Unico del Progetto) o del Direttore dei Lavori. Le Città di Ladispoli e Cerveteri hanno bisogno da troppo tempo dell’Ospedale di Comunità, atteso che la cerimonia pubblica della consegna del terreno effettuata in data 21.12.2022 – https://www.orticaweb.it/ladispoli-consegnato-il-terreno-per-lospedale-di-comunita/ ad oggi la struttura non risulta completata né consegnata con tutti i relativi servizi aggiunti previsti dall’ ospedale di comunità.Come mai a Ladispoli in pochi mesi si edificano villaggi con villini o edifici condominiali mentre l’ospedale di comunità Ladispoli – Cerveteri c’è solo un semplice rustico nemmeno intonacato e non si riesce a comprendere il concreto e definitivo termine dei lavori, vista l’anomalia della presunta data fine lavori 31.12.2025.Tenuto conto che, non si può escludere verosimilmente, che il c.d. danno erariale legato alla “data presunta di fine lavori” nei lavori pubblici si configura quando il ritardo accumulato rispetto al cronoprogramma originario o contrattuale (il termine presunto) determina un esborso aggiuntivo per l’amministrazione, una mancata utilità dell’opera o una lievitazione dei costi.
La Corte dei Conti valuta la responsabilità amministrativa basandosi su colpa grave o dolo, spesso legati a proroghe illegittime o inerzia del Responsabile Unico del Procedimento (RUP) o del Direttore dei Lavori.Quindi, non si può escludere verosimilmente che, in sintesi, il superamento della data presunta di fine lavori richiede una giustificazione formale (varianti, cause di forza maggiore) adeguatamente documentata per evitare che il RUP o il DL rispondano in sede di Corte dei Conti per le maggiori spese sostenute dall’ente.
Tra l’ altro, il vigente articolo 126 del Nuovo Codice Appalti, D.lgs.36/2023, prevede, oltre alle penali per i ritardi dovuti al superamento dei tempi previsti, anche gli incentivi, i cosiddetti premi di accelerazione! Quindi, ci domandiamo come mai l’ appalto de quo per la realizzazione dell’ Ospedale di Comunità di Ladispoli/Cerveteri non ha una data di consegna precisa e ancora meno i premi di accelerazione visto l’ esigenza di migliaia di utenti?
Infine, chiediamo a coloro che, eventualmente, si mobiliteranno in data 26 e 27 c.m. di tenere presente la mancanza della realizzazione dei nuovi posti di lavoro previsti per l’ospedale di comunità de quo.
Quanto sopra, ai sensi dell’articolo 118, quarto comma, della nostra Costituzione della Repubblica Italiana che recita: “Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l’autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà”.
Tutto ciò, sempre a difesa della libertà di ognuno, occorre sempre assicurare l’effettività dei diritti civili e sociali, il rispetto delle libertà garantite dalla nostra Costituzione Italiana e della dignità delle persone è sempre la precondizione per la realizzazione di una vera democrazia”.
I Tre Amici al Bar
Raffaele Cavaliere Diego Corrao






























































