CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO, SETTE GRECI PER FERMARE IL 5G

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LE PRINCIPALI ACCUSE: L’INSTALLAZIONE E IL FUNZIONAMENTO DELLA RETE 5G COSTITUISCONO “UN RISCHIO PER LA VITA” E UNA “VIOLAZIONE DELLA NORMATIVA AMBIENTALE”

La rete greca Stop5G ha unito le forze, lanciato una campagna raccolta fondi per sostenere l’azione di sette cittadini greci ricorsi alla Corte europea dei diritti dell’uomo per fermare il 5G: violazione della normativa ambientale e rischio per la vita, queste le principali accuse mosse contro la lobby ellenica del wireless e su cui sarà chiamato a pronunciarsi il tribunale internazionale con sede in Francia a Strasburgo, deputato alla salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali: “in quanto istituzione indipendente, non è vincolata dalle stesse pressioni che possono subire i tribunali nazionali e c’è speranza per una valutazione obiettiva del nostro caso“,  affermano i promotori del ricorso,  “riteniamo nostro dovere esaurire tutte le possibilità che ci sono state date dalle autorità europee per proteggere la salute dei cittadini e l’ambiente, minacciati dall’installazione e dal funzionamento della rete 5G in quasi tutta la Grecia.

Per continuare a sostenere la protezione della salute dei cittadini e dell’ambiente dall’installazione“. Il 18 febbraio 2025,  sette cittadini greci hanno presentato ricorso alla Corte europea dei diritti dell’uomo (CEDU) contro la decisione del Consiglio di Stato greco  n. 1046/2024, pubblicata nell’udienza pubblica del 10 luglio 2024, emessa sul caso n. E2841/2020 sulla domanda di annullamento. I motivi di ricorso invocati riguardano la violazione degli articoli 2, 6 e 8 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo. In particolare:

1.Secondo la giurisprudenza della CEDU, nei casi riguardanti la tutela dell’ambiente e della salute umana, quando le autorità nazionali competenti violano la normativa ambientale, si ritiene che esse abbiano violato la Convenzione europea dei diritti dell’uomo  ,  in particolare gli articoli 2 e 8. In particolare, le violazioni della normativa da parte dell’autorità amministrativa competente che ha adottato l’atto impugnato, in particolare le violazioni della direttiva 2001/42, del principio di precauzione e dell’articolo 6 della Convenzione di Aarhus sulla partecipazione del pubblico al processo decisionale, costituiscono una violazione degli articoli 2 e 8 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo.

2.Tenendo conto delle sentenze giurisprudenziali della CEDU, queste sono applicabili anche nel caso di esposizione del pubblico alle radiazioni EM derivanti dall’installazione e dal funzionamento della rete 5G, che (esposizione) comporta un rischio per la vita.  Inoltre, non è stata fornita alcuna informazione al pubblico in merito ai rischi di cui sopra. Di conseguenza, l’installazione e il funzionamento della rete 5G, come risulta dal contenuto dell’atto impugnato, violano l’articolo 2 del contratto.

3.Inoltre, per quanto riguarda la violazione dell’articolo 8 (diritto al rispetto della vita privata e familiare), dalla giurisprudenza della CEDU consegue che agli Stati sono imposti obblighi positivi in materia di protezione del pubblico da attività potenzialmente pericolose. Di conseguenza, la giurisprudenza della Corte è applicabile anche al caso di esposizione del pubblico alle radiazioni EM derivanti dall’installazione e dal funzionamento della rete 5G, che (esposizione) viola la privacy e la vita familiare del pubblico. Di conseguenza, l’installazione e il funzionamento della rete 5G, come previsto dall’atto impugnato, violano l’articolo 8 della Convenzione.