Il prossimo mese di aprile, la Corte Costituzionale si esprimerà in ordine al ricorso governativo contro la Legge regionale della Campania che permetterebbe all’attuale Presidente di concorrere per un terzo mandato alle prossime elezioni; però, la questione concerne tutti i “Governatori” che hanno fatto il bis, e l’interesse degli analisti politici si appunta pure su un’altra nota figura, il Presidente veneto, nella cui Regione si voterà sempre a breve.
Sotto il profilo politico, val sottolineare che il centro-destra vorrebbe un avvicendamento il più ampio possibile, giacché l’odierna ripartizione delle cariche disattende il ruolo prevalente conseguito dall’intera coalizione. Assillo non dissimile da quello del centro-sinistra.
Sotto il profilo giuridico, occorre evidenziare che la questione risulta assai vetusta e coinvolge non solo i rapporti fra legislazione statale e regionale, ma anche l’aspetto relativo al limite di durata delle cariche monocratiche, nel caso di elezione diretta. Formalmente, lo scenario è il seguente: trattasi di legislazione concorrente, ai sensi dell’art. 117 Cost., e, pertanto, “spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato”.
Stato che ha definito siffatti principi mediante la L. n. 165/2004, prevedendo, peraltro, la “non immediata rieleggibilità allo scadere del secondo mandato consecutivo del Presidente della Giunta regionale, eletto a suffragio universale e diretto”. La norma, dunque, appare chiara ed icastica, nella sua formulazione; però, ad avviso delle Regioni, la sua applicazione avviene solamente a seguito del suo recepimento nella legislazione regionale. Così, a tutt’oggi, dal 2004, il limite dei tre mandati è stato reiteratamente eluso.
La Legge campana, approvata in dicembre 2024, ripropone tale interpretazione, assumendo che “il computo dei mandati decorre da quello in corso di espletamento alla data di entrata in vigore della presente Legge”. E la Consulta dovrebbe comporre definitivamente quel conflitto; tuttavia, sarà curioso rilevare quali argomentazioni presenterà in relazione alla questione, più generale, del limite dei mandati. Esiste un precedente che attiene ad una Legge della Regione Sardegna, circa l’elezione dei Sindaci. Dichiarando la illegittimità delle norme contestate, la Corte ha elaborato un indirizzo che va al di là del caso di specie. Ed infatti, nella sent. n. 60/2023 si sostiene che “la previsione del numero massimo dei mandati consecutivi – in stretta connessione diretta con l’organo di vertice dell’Ente Locale, cui fa da ponderato contraltare – riflette una scelta normativa idonea ad inverare e garantire ulteriori fondamentali diritti e principi costituzionali: l’effettiva par condicio tra i candidati nelle elezioni successive, la libertà di voto dei cittadini e la genuinità complessiva della competizione elettorale, il fisiologico ricambio della rappresentanza politica e, in definitiva, la stessa democraticità degli Enti Locali”.
ANTONIO CALICCHIO