Tanti profitti e tante perdite d’acqua

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acqua potabile

Ladispoli. “Il Nuovo Gestore Idrico Integrato, rilascia ancora pareri “favorevoli” per le nuove costruzioni edili, dopo le note perdite idriche?

Riceviamo e pubblichiamo

I Tre Amici al Bar hanno informato gli Addetti ai Lavori e coloro fanno la c.d. “rassegna stampa” – vedasi comunicato stampa pubblicato dai Mass Media in data 04.05.2024 – al fine di valutare, eventualmente, l’acquisizione di informazioni sul c.d. “trattamento delle acque reflue”, atteso che si paga nella bolletta d’acqua la quota per “la depurazione”. A tal proposito evidenziamo che, in data 12.03.2024, il Difensore Civico della Regione Liguria ci comunico’ che:”… In merito al trattamento di depurazione delle acque reflue urbane, la normativa comunitaria di riferimento è costituita dalla Direttiva 91/271/CEE, la quale a mente dell’art.4 c.1 sancisce che gli Stati membri provvedono affinché le acque reflue urbane che confluiscono in reti fognarie siano sottoposte, prima dello scarico, ad un trattamento secondario o equivalente.

Con l’Ordinanza n.20361/2023 della Corte Suprema di Cassazione, sembra essersi definitivamente conclusa la questione che da anni si trascina in merito alla pretesa dei Gestori di servizio idrico integrato del pagamento – da parte degli utenti – della famigerata tariffa di depurazione.-

La Corte ha statuito che non può più essere applicata la tariffa per le utenze serviti da impianti di depurazione che svolgono un trattamento non appropriato in base alla normativa vigente.

La decisione ha efficacia dal 14 luglio 2023 e lascia aperta la possibilità della ripetizione di quanto indebitamente pagato dagli utenti negli ultimi dieci anni….”. Inoltre, in data 08.04.2025, si è appreso da Fonti Aperte – Google – che “…La Corte di Giustizia dell’Unione Europea, con la sentenza del 27 marzo 2025 (causa C-515/23 Commissione/ Italia), ha ritenuto grave l’inadempimento italiano in quanto protratto per oltre un ventennio dalle scadenze indicate nella direttiva e per oltre un decennio dalla sentenza del 2014.

Per questa ragione i giudici europei hanno condannato l’Italia al pagamento di una somma forfettaria pari a 10 milioni di euro e di una penalità di 75 mila euro al giorno da corrispondere su base semestrale per ogni semestre di ritardo nell’attuazione delle misure necessarie a conformarsi alla sentenza del 2014, dalla data di emissione della presente sentenza (marzo 2025) sino alla completa esecuzione della pronuncia del 2014…”.

Per quanto sopra, si chiede, ove nulla osti, il relativo rimborso alla Flavia Servizi S.r.l. ed all’ Acea ATO 2 S.p.A. per un servizio reso “non conforme”, tenuto conto che:

a. non si può escludere, verosimilmente, che a livello locale sia l’impianto Idrico e fognario appaiano vetusti, salvo smentite; purtroppo, non possiamo essere più precisi perché il primo accesso agli atti di cui al  prot. nr. 2618/2024 del 12.1.2024 è stato “negato”, mentre il  secondo di cui al prot. nr. 12814/2024 del 29.2.2024, attualmente, si è in attesa di risposta;

b. che la la quota fissa per la fognatura e la depurazione è un costo che ogni utente deve sostenere, anche in assenza di consumo di acqua, per garantire il funzionamento dei servizi idrici.

A questo punto, ci domandiamo: il Nuovo Gestore Idrico Integrato, rilascia ancora pareri “favorevoli” per le nuove costruzioni edili, dopo le note perdite idriche atteso che l’impianto complessivo (Idrico e Fognario) sia da considerarsi piuttosto vetusto?

La gente, nel frattempo, continua a lamentarsi per la carenza di pressione dell’acqua in diverse zone della nostra città di Ladispoli, che verosimilmente peggiorerà ulteriormente con l’edificazione delle nuove costruzioni. Appare inverosimile che, nonostante lo Stato Italiano abbia istituito l’ISPRA – Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, ISPRA,  istituito con la legge 133/2008 di conversione, con modificazioni, del Decreto Legge 25 giugno 2008, n. 112 -, nessuno apparentemente chieda al medesimo ISPRA di come sia, attualmente la c.d. “situazione idrogeologica” del nostro territorio locale, senza tener conto che il consumo del terreno incide negativamente sulla gestione complessiva idrogeologica.

Tra l’altro l’ISPRA nel relativo sito web, ha sempre pubblicato nelle “carte idrogeologiche”, il quadro della situazione idrogeologica,  nei c.d. rapporti Ispra,  stilati sul dissesto idrogeologico in Italia.

Ci appelliamo, pertanto, a tutti gli Addetti ai Lavori  a livello locale, maggioranza ed opposizione, a chiedere spiegazioni e/o chiarimenti sulla complessa situazione ambientale scaturita dall’eccesso consumo di suolo dovuto all’ edilizia?

Infine, ci domandiamo, altresì se gli Enti Sovraordinati tengano debitamente in considerazione i rapporti stilati dall’ ISPRA  prima del rilascio dei pareri favorevoli all’ edificazione?

Quanto sopra, ai sensi dell’articolo 118, quarto comma, della nostra Costituzione della Repubblica Italiana che recita: “Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l’autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà”.

Tutto ciò, sempre a difesa della libertà di ognuno, occorre sempre assicurare l’effettività dei diritti civili e sociali, il rispetto delle libertà garantite dalla nostra Costituzione Italiana e della dignità delle persone è sempre la precondizione per la realizzazione di una vera democrazia.

Roberto Magri, Raffaele Cavaliere, Diego Corrao