Ricordate l’acqua pubblica come un bene primario comune?
I Tre Amici al Bar, Raffaele Cavaliere e Diego Corrao premettono che nell’anno 2011 è stato indetto il Referendum sull’acqua pubblica in Italia ed il Popolo sovrano ha scelto l’acqua pubblica come bene primario comune.
Difatti, il Referendum del 2011 sulla privatizzazione dell’acqua ha avuto due quesiti principali che hanno ottenuto una vittoria schiacciante dei “sì” con un’affluenza superiore al quorum del 50%. Il primo quesito ha abrogato l’articolo 23-bis del D.L. 112/2008, che aveva introdotto l’obbligo di gestione privata o mista del servizio idrico, ripristinando il quadro legislativo precedente che lasciava la gestione ai comuni. Il secondo quesito ha abrogato parte della legge che garantiva una remunerazione del capitale alle società private che gestivano la fornitura idrica.
Pertanto, il quesito 1 (Privatizzazione): ha abrogato la norma che rendeva obbligatoria la gestione privata o mista del servizio idrico. I voti per il “sì” sono stati del 95,07%.
Il quesito 2 (Tariffe): ha eliminato la parte di legge che garantiva una remunerazione del capitale investito per le società che gestivano il servizio idrico, con l’obiettivo di estromettere il profitto dal settore. I voti per il “sì” sono stati del 95,57%.
Risultato: entrambi i quesiti sono passati grazie a una partecipazione superiore al quorum del 50% degli aventi diritto, con oltre il 60% degli italiani che si è recato alle urne.
Pertanto, al fine di una reciproca e tempestiva informazione, il c.d. raccordo informativo e/o di informazioni, costituisce un elemento strategico di coordinamento delle attività dei vari Soggetti Istituzionali che operano nell’ambito della nota tematica dell’acqua. Ad ogni buon conto, per caratterizzare idoneamente e saggiamente la nota tematica della gestione dell’acqua pubblica, non si possono prescindere alcuni passaggi normativi:
– all’origine, in Italia, il Regio Decreto 11 Dicembre 1933 n.1775 (G.U. n.5 dell’otto Gennaio 1934) Testo Unico delle Disposizioni di Legge sulle Acque e Impianti Elettrici, con l’articolo 5, in particolare ed in sintesi, si regolamentava che “in ogni Provincia è formato e conservato a cura del Ministero delle Finanze il Catasto delle Utenze di Acqua Pubblica;
– con la Legge 18 Maggio 1989 n. 183 sono state introdotte norme dirette ad assicurare la difesa del suolo, il risanamento delle acque, la fruizione e la gestione del patrimonio idrico per gli usi di razionale sviluppo economico e sociale nonché la tutela degli aspetti ambientali a loro connessi;
– le finalità della Legge n.183/1989 sono state fatte proprie dalla Legge 5 Gennaio 1994 n.36 in materia di risorse idriche (G.U. Serie Generale n.14 del 19.01.1994 Suppl.Ord.n.11) che, in sintesi, disciplinava il settore idrico con l’individuazione di Ambiti Territoriali Ottimali (ATO) in grado di generare introiti tali da coprire i costi di gestione e gli investimenti necessari remunerando il capitale investito, l’istituzione di un’ Autorità d’ Ambito per ciascuna ATO con il compito di organizzare il Servizio Idrico Integrato (SII), individuare il soggetto gestore del SII (Gestore), vigilare sull’attività di quest’ultimo, determinare le tariffe per i servizi idrici, la definizione di un sistema tariffario basato sul principio della tariffa unica per ciascun ATO, comprensiva dei servizi di distribuzione di acqua potabile, fognatura e depurazione, tale da assicurare la copertura integrale dei costi d’investimento e di esercizio, schematizzando, le attività di indirizzo generale e di programmazione che competono agli Organi dello Stato e alle Regioni, le funzioni di Governo organizzano e controllo competono agli Enti Locali riuniti in Autorità d’Ambito, le attività di gestione compete al Gestore SII sia esso pubblico o privato;
– questa innovazione di gestione del servizio idrico, introdotta dalla Legge n.36/1994 viene poi recepita dal Decreto Legislativo 3 Aprile 2006 n. 152 (G.U. Serie Generale n.88 del 14.04.2006 Suppl.Ord.n.96) che ha abrogato la citata Legge n.36/1994 anche se ha mantenuto inalterati i principi e che ha come obiettivo primario la promozione dei livelli di qualità della vita umana da realizzare attraverso la salvaguardia ed il miglioramento delle condizioni dell’ambiente e l’utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali.
Quindi, il noto Referendum sull’acqua pubblica del 2011 è stato largamente disatteso e, quindi, in linea teorica il vantaggio di una privatizzazione dovrebbe essere duplice ovvero da un lato vengono ridotti i costi dello Stato in termine di gestione oltre ad incamerare gettito nella c.d. “vendita”, mentre dall’altro si registra, teoricamente, l’efficienza di gestione da parte del privato. Si osserva, altresì, il forte contributo alle privatizzazioni, offerto in Italia con l’articolo 25 del Decreto Legge n.1/2012 (c.d. Decreto Liberalizzazioni – D.L. 24 Gennaio 2012 n.1 Disposizioni urgenti per la concorrenza,lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività in G.U. 24.01.2012 n.19 S.O.), nonostante che il Referendum del 12 e 13 giugno 2011, 26 milioni di cittadini italiani sancirono che sull’acqua non si sarebbe potuto più fare profitto!
A distanza di oltre 15 ANNI, nulla è attualmente cambiato e non ci ripetiamo sulle numerosissime comunicazioni di cittadini che sui noti social, soventemente e/o quotidianamente evidenziano con foto e loro documenti, i presunti disservizi che sono accaduti dal 30.09.2022 con il Nuovo Gestore Idrico integrato Acea ATO 2 S.p.A nella Città di Ladispoli.
I Tre Amici al Bar, difatti, con riferimento all’ ultimo articolo pubblicato in data 24 Novembre 2025 da un noto Mass Media on-line, hanno saggiamente e documentalmente espresso i presunti dubbi sull’ ultima iniziativa della SUPER ATO!
Oggi, vi evidenziamo una serie di fatti individuati sulle note Fonti Aperte per le quali non possiamo escludere verosimilmente che, quanto meno, possano destare un po’ di perplessità in ordine alla concreta realizzazione della SUPER ATO, come appare indicato in un post sul web del giorno 08.11.2025, …. .A partire dalle ore 12 si terrà la seconda sessione, “Verso un ATO unico nel settore idrico”.
I Tre Amici al Bar, quindi, non possono che confidare nell’operato delle note Autorità Istituzionali preposte a presidio per l’osservanza delle disposizioni vigenti laddove si decidesse di procedere alla realizzazione della suddetta SUPER ATO, atteso che occorrerebbe eventualmente approfondire, quanto meno valutare e/o, tenuto conto del seguente modesto e semplice riepilogo di alcune notizie attualmente presenti sul web:
2) ATO 2
3) ATO 3
https://share.google/i29oyx2p2EI1Fq1kf
4) ATO 4
https://www.egato4latina.it/gerardo-stefanelli-2/
5) ATO 5
Infine, su Fonti Aperte, sono presenti numerose notizie d’interesse in ordine alle numerose problematiche ricorrenti nell’ambito della gestione delle acque reflue, ovvero gestione degli impianti di depurazione spesso legate a malfunzionamenti, scarsa manutenzione o smaltimento illecito di fanghi e liquami.
Difatti, le direttive sulle acque reflue per il 2025 sono basate sulla nuova Direttiva (UE) 2024/3019, entrata in vigore il 1° gennaio 2025, che sostituisce la precedente direttiva 91/271/CEE abrogata dal 1° agosto 2027.
Concludendo, i presunti misfatti su elencati, la mancanza dei presunti vantaggi delle privatizzazione come si è appreso dagli estratti dalle relative leggi succitate, dalle lamentele degli utenti, dai “miglioramenti presunti dei servizi” non proporzionali agli enormi aumenti delle tariffe per l’acqua, si può serenamente dedurre che le singole ATO del Lazio abbiano grosse difficoltà a gestire il Servizio Pubblico del ciclo intero dell’ acqua potabile bene primario…quale sarà la “qualità” del servizio della eventuale “Super ATO Lazio”, quando ciò che vediamo oggi è carente e non rispetta le norme suindicate?
I Tre Amici al Bar, hanno tentato, garbatamente e con documentazione sottostante a corredo, di avere delle informazioni precise sulla gestione dell’intero ciclo dell’ acqua di Ladispoli (dal pompaggio dei pozzi – impianto fognario – sistema idrico – depuratore ) e, recentemente, hanno dovuto interessare anche la locale Capitaneria di Porto, per ricevere informazioni precise sul buon funzionamento del depuratore, secondo la direttiva UE…. Negli ultimi dieci anni, così da poter chiedere, nel caso non fosse a norma, il rimborso della tariffa quota depurazione.
Ci domandiamo, altresì:” con riferimento alle Direttive UE sopra indicate, il depuratore della Città di Ladispoli quale Direttiva UE osserva attualmente?
Quanto sopra, ai sensi dell’articolo 118, quarto comma, della nostra Costituzione della Repubblica Italiana che recita: “Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l’autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà”.
Tutto ciò, sempre a difesa della libertà di ognuno, occorre sempre assicurare l’effettività dei diritti civili e sociali, il rispetto delle libertà garantite dalla nostra Costituzione Italiana e della dignità delle persone è sempre la precondizione per la realizzazione di una vera democrazia.
I Tre Amici al Bar
Raffaele Cavaliere Diego Corrao

































































