PROCEDURA “AVVISI” NON RIPROPONIBILE.
Riceviamo e pubblichiamo
Coordinamento Mare Libero S. Marinella: “La sentenza del Consiglio di Stato del 7 settembre 2026 (ricorso società Bubbi su concessioni balneari con finalità turistico-ricreativa contro il Comune di S. Marinella) va letta attentamente ed interpretata correttamente. La concessione al 2033 non è stata una proroga automatica in quanto l’Amministrazione Comunale avviò la procedura amministrativa degli avvisi pubblici (2019-20), dando la possibilità per altri operatori balneari di presentare domande concorrenti alla concessione in atto entro e non oltre i 20 giorni dalla pubblicazione dell’avviso su Albo Pretorio. Ma la modalità degli Avvisi su Albo Pretorio non è una procedura annoverabile a gara nei termini previsti dalla Direttiva Europea in quanto la procedura degli avvisi è insufficiente a garantire trasparenza, concorrenza e ampia publicizzazione, secondo gli standard europei. In pratica se un ricorso fosse stato presentato entro i 60 giorni dall’avvio dell’iter amministrativo degli Avvisi, esso sarebbe stato accolto; inoltre la società ricorrente Bubbi si è costituita successivamente alla decisione amministrativa sulla procedura per avvisi. Per tutto questi motivi, il Consiglio di Stato respinge il ricorso Bubbi.
Rimane chiaramente ribadito dalla sentenza che ogni proroga automatica della concessione con finalità turistico-ricreativa va considerata nulla (non è neanche necessario un ricorso entro i 60 giorni) e che le Amministrazioni Comunali debbono procedere con bandi pubblici.
Il metodo degli avvisi sulle concessioni scelto dal Sindaco Tidei per aggirare i bandi NON e’ riproponibile in quanto non rispondente alle modalità di una gara pubblica ed esposto a ricorsi vincenti se presentati nei termini, come ribadito sia dal TAR che dal Consiglio di Stato.
La vicenda della modalità delle proroghe al 2033 adottate dal Comune di S. Marinella è complessa e quantomeno spericolata, nel suo costante tentativo di evitare gare pubbliche. Dopo le due sentenze del consiglio di Stato ed una della Corte Europea, il governo Draghi, con il Decreto Concorrenza del 2022, aveva deciso di accogliere la direttiva Bolkestein ponendo come data ultima ed improrogabile il 31 dicembre del 2023 per la messa a bando delle concessioni con gare trasparenti, aperte e largamente pubblicizzate. A nulla valse la delibera di giunta n. 237 del 16/12/2019 con la quale la prima amministrazione Tidei avrebbe proceduto alle proroghe delle concessioni fino al 2033, dimostrando chiaramente quale fosse la volontà politica del Comune di S. Marinella. La normativa nazionale venne invece puntualmente recepita dalla Determina Comunale del Settore VII (Demanio ed Autorizzazioni Paesaggistiche) n. 111 del 14/11/2022 (“Concessioni Demaniali per Finalità Turistico-Ricreative), firmata dal Responsabile del Settore Emanuele Cavallero, la quale fissava la scadenza delle concessioni demaniali con finalità turistiche-ricreative improrogabilmente al 31/12/2023. La Determina fu però successivamente derubricata dalla stessa Amministrazione come “atto dovuto” e sostanzialmente invalidata.
A S. Marinella e S. Severa si decise di intraprendere la strada gli Avvisi. L’atto amministrativo fu oggetto di diffida da parte del Coordinamento Nazionale Mare Libero (11/9/2024) e lo stesso Comune ammetteva la fragilità della procedura da lui stesso adottata puntualizzando, nell’atto di conferma delle concessioni demaniali, che “l’amministrazione comunale è sollevata da ogni responsabilità in caso di declarata invalidità, nullità e/o inefficacia della stessa in ordine alla sovraordinata normativa eurocomunitaria”.
La sentenza del Tar Lazio sul primo ricorso Bubbi, pubblicata il 26/06/2025, dichiarava che “Si sarebbe al cospetto di un’ipotesi di violazione del diritto comunitario, trattandosi di atti adottati sulla base di una norma nazionale (Codice della Navigazione) in palese contrasto con il diritto euro unitario”. In altre parole la modalità con cui si è proceduto non è quella prevista dalla Direttiva Europea in quanto il Codice della Navigazione è reputato non idoneo a garantire i principi minimi di trasparenza, pubblicità, imparzialità richiesti dalla direttiva euro-comunitaria. “Il contrasto di un atto amministrativo con il diritto europeo costituisce motivo di annullabilità (Cons. Stato, 29 dicembre 2023, n. 11301; 29 novembre 2023, n. 10303; 7 agosto 2023, n. 7609), che però doveva essere impugnato entro i sessanta giorni, per dar modo all’Amministrazione di dar corso all’esercizio dell’autotutela, altrimenti l’atto non è più impugnabile”.
L’amministrazione Comunale di S. Marinella non potrà riproporre metodi basati sul “rende noto”, lasciano di fatto gli operatori balneari in una situazione di assoluta incertezza ed i cittadini privi dell’opportunità di migliori condizioni di servizio.
Il Consiglio di Stato, in altre pronunce più recenti, ha confermato che le concessioni dovranno passare per gare pubbliche entro il 30 settembre 2027 e tale scadenza è stata recepita anche dal Governo Meloni. La storia delle concessioni balneari con finalità turistico-ricreativa non è quindi ancora conclusa, né a S. Marinella e S. Severa né altrove”.
Coordinamento Mare Libero S. Marinella



































































