NOVELLO “SOLE DI MEZZANOTTE”, NON SEMBRA AVER MAI FINE
ANTONIO CALICCHIO
Il costante susseguirsi – con speciale accentuazione in questi ultimi anni – di modifiche, tacite o esplicite, al nostro ordinamento, le proposte, variamente elaborate, di revisioni e le revisioni stesse già avvenute, le caratteristiche del nostro sistema politico sottostante alle istituzioni, le oscillazioni nel modo di agire e di atteggiarsi di taluni poteri dello Stato, l’affermazione di un passaggio dalla “prima” alla “seconda” Repubblica, dalla “seconda” alla “terza” e dalla “terza” alla “quarta”; tutto ciò, ed altro ancora, consiglia delle riflessioni.
Da svolgersi ponendo sempre a raffronto gli elementi della costituzione formale con quelli propri della costituzione “sostanziale”, ossia “vivente”, per usare una distinzione cara a Costantino Mortati, seguendo un itinerario di cui, ancora, non si riesce ad intravedere, luminosamente, la meta.
L’auspicio è che l’attuale momento di incertezza, in merito al destino della Repubblica e della Costituzione, sui cui essa si regge, venga, quanto prima, felicemente superato, con un apparato che potenzi ed esalti gli inalienabili e inderogabili valori che ne sono all’origine, non solo perché solennemente sanciti nella Carta del 1948, ma anche, e tanto più, perché ancora tuttavia condivisi e sentiti, malgrado momentanei smarrimenti, dalla massima parte degli Italiani.
Ma, a tutt’oggi, purtroppo, non pare che le nebbie si siano dissolte.
Il processo revisionale del sistema politico ed istituzionale, anche se, reiteratamente e da più parti, preannunciato, talvolta in modo confuso e illogico, può dirsi, infatti, bensì avviato – secondo taluni studiosi, già a seguito di Tangentopoli, nel 1992, dell’esito positivo del referendum, nel 1993, inerente alla legge elettorale, per il Senato, nonché delle elezioni nel 1994 – ma certamente non ancora concluso.
La Costituzione del 1948, pertanto, resta un punto fermo, tanto nei suoi principi fondamentali, quanto nelle sue singole disposizioni. Di queste ultime mi preme qua rammentare, in specie, quella di cui all’art. 54, ai sensi del quale “Tutti i cittadini hanno il dovere di essere fedeli alla Repubblica e di osservarne la Costituzione e le leggi.
I cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche hanno il dovere di adempierle con disciplina ed onore, prestando giuramento nei casi stabiliti dalla legge”. Doveri, questi, il corretto adempimento dei quali vale a riconnettere la Costituzione alla sua primigenia matrice popolare, in quanto la fedeltà alla Repubblica e l’osservanza della Costituzione e delle leggi che rappresentano l’ineliminabile condizione del preciso assolvimento delle pubbliche funzioni sono la linfa vitale, di cui si alimentano o dovrebbero alimentarsi le istituzioni ed i valori su cui si radicano.
E’ pur vero che stiamo percorrendo un tormentoso periodo di transizione dal “vecchio” al “nuovo”, come suol dirsi, facendo riferimento ad un ormai abusato stereotipo, ma risulta parimenti indiscutibile che, mentre ben conosciamo il “vecchio”, ammesso che lo sia, nel bene e nel male, non riusciamo ancora a scorgere in cosa possa o debba consistere il “nuovo”: nel federalismo, nel presidenzialismo, in un sistema politico di tipo anglosassone, in un neo parlamentarismo, in una autoriforma dei partiti che li conduca nell’alveo loro conferito dall’art. 49 della Costituzione?
Gli approdi, cioè sono ancora lontani. In detta prospettiva, tenere ferma la Costituzione in vigore, come legge suprema dello Stato, cui ciascuno deve ubbidienza e fedeltà, non è opera irrilevante, cui si dedicano, con profonda energia, i suoi custodi naturali: il Presidente della Repubblica, la Corte Costituzionale, alla quale devono pure attendere le altre istituzioni, dal Parlamento al Governo, alla magistratura, alla pubblica amministrazione e alle autonomie locali, quantomeno finché le norme non saranno cambiate, nel rispetto della volontà popolare.
Per cui, se riforme hanno da essere, allora il popolo, inteso non come astratta collettività, ma come corpo attivo e principale dello Stato, non potrà non esservi direttamente coinvolto: o attraverso il procedimento di revisione, disciplinato nell’art. 138 ovvero attraverso l’elezione di una Assemblea costituente, nel caso in cui le riforme dovessero concernere talune istituzioni e taluni principi generali, su cui poggia l’attuale impalcatura costituzionale.
Siffatte considerazioni, innestandosi in questa fase di transizione, non possono che limitarsi a registrare i mutamenti verificatisi in questi ultimi anni, a partire, appunto, dal 1992, sia sul piano costituzionale, che su quello legislativo, nell’attesa che l’orizzonte si possa rasserenare. Formulare previsioni su ciò che potrebbe essere l’avvenire, in ordine all’assetto della Repubblica, non è, invero, compito del filosofo e del giurista, cui non spetta di interpretare il volo degli uccelli.
Per questo essenziale motivo, ogni ragionamento è tuttora da ancorarsi alla Costituzione del 1948 e ai valori cui essa si informa e su cui si basa, giacché alla attualità e alla validità di questi ultimi dobbiamo tuttavia continuare, nonostante tutto, a credere ancora, nella consapevolezza che ormai è tempo – la stagione delle programmate riforme, novello “sole di mezzanotte”, non sembra avere mai fine – di predisporsi a talune sue trasformazioni, allo scopo di adattarla alle nuove esigenze e di arricchirla dei nuovi principi che sono emersi nella comunità popolare e che sollecitano ad essere riconosciuti e garantiti dalla Costituzione.
Nella fiduciosa speranza di una simile palingenesi, altro non rimane che affidarsi al passare del tempo, oltreché all’intelletto e alla saggezza dell’uomo, affinché sia fatta, definitivamente, chiarezza e si possa di nuovo imboccare la maestra via. Ciò anche in occasione delle imminenti consultazioni elettorali.
































































