Indennità di malattia per i lavoratori dello spettacolo

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Come funziona, quanto spetta e come averla.

Qui Finanza – Con la legge 23 luglio 2021, n. 106, sono state introdotte nuove disposizioni sulla tutela della malattia per i lavoratori iscritti al Fondo Pensione Lavoratori dello Spettacolo (FPLS). Ora, l’INPS ha precisato in una nuova circolare le caratteristiche della prestazione di malattia e ha fornito le indicazioni operative utili alla corretta individuazione dei lavoratori che hanno diritto alla prestazione.

Ricordiamo che per i lavoratori con almeno 18 anni di anzianità assicurativa e contributiva al 31.12.1995 si applica il sistema retributivo. Per i lavoratori privi di anzianità assicurativa e contributiva al 31.12.1995, si applica il sistema contributivo.

Per i lavoratori con meno di 18 anni di anzianità assicurativa e contributiva al 31.12.1995, si applica il sistema misto e possono optare per il sistema contributivo nel caso in cui abbiano maturato almeno 15 anni di anzianità contributiva, dei quali almeno 5 nel sistema contributivo ossia almeno 5 dall’1.1.1996 in poi (qui invece tutte le nuove regole generali per i lavoratori in quarantena Covid e qui tutte le novità su orari, fasce di reperibilità e sanzioni).

Indennità di malattia per i lavoratori dello spettacolo: a chi spetta
Riguardo alla malattia, per la particolare natura del settore, questa viene riconosciuta a tutti i lavoratori dello spettacolo (tranne alcune eccezioni), compresi coloro che svolgono attività senza vincolo di subordinazione. Quindi l’obbligo contributivo scatta per tutti i datori di lavoro che occupano lavoratori dello spettacolo, compresi quelli che corrispondono, in forza di previsioni di contratti e accordi collettivi di lavoro ovvero di pattuizioni individuali, un trattamento economico al lavoratore in caso di assenze per malattia. Come ovvio, non viene riconosciuta la tutela previdenziale da parte dell’Inps nel caso in cui il lavoratore percepisca la normale retribuzione in caso di malattia.

Indennità di malattia per i lavoratori dello spettacolo: chi resta escluso
Risultano esclusi dall’obbligo assicurativo per la malattia e conseguentemente dalla tutela previdenziale:
– i lavoratori autonomi esercenti attività musicali, per i quali, in considerazione della natura imprenditoriale dell’attività svolta
– i lavoratori subordinati a tempo indeterminato dipendenti di Fondazioni lirico-sinfoniche ai quali per la malattia, pur essendo dipendenti da enti di diritto privato, si applicano le disposizioni vigenti per il pubblico impiego
– gli iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo dipendenti sia a tempo determinato che a tempo indeterminato di amministrazioni ed enti pubblici.
– i lavoratori iscritti al Fondo pensioni sportivi professionisti.

Indennità di malattia per i lavoratori dello spettacolo: quando parte e quanto dura
L’indennità di malattia spetta dal 4° giorno successivo a quello di inizio della malattia ed è dovuta per un massimo di 180 giorni nell’anno solare. Come per gli altri lavoratori, in presenza di certificazioni mediche di continuazione o in caso di ricaduta, non si applicano i 3 giorni di cosiddetta “carenza” e i giorni del nuovo periodo di malattia si sommano a quelli del periodo precedente anche ai fini della misura della prestazione. Anche nei casi in cui la precedente malattia sia stata di durata inferiore a 3 giorni, si applica la normativa generale, che prevede che la decorrenza dell’indennità venga stabilita previa esclusione dei giorni di carenza non applicati in precedenza.

Indennità di malattia per i lavoratori dello spettacolo: quanto spetta
Dal 26 maggio 2021, la misura si determina sulla base della retribuzione media percepita nelle ultime 40 prestazioni giornaliere nel settore spettacolo, soggette a contributo (sono compresi la tredicesima mensilità e altri eventuali premi o emolumenti vari, ugualmente soggetti a contribuzione). Per gli assicurati al FPLS con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato o con contratto di lavoro autonomo o a prestazione, vale a dire soggetti titolari di rapporti di lavoro di “durata limitata”, ai fini del calcolo dell’indennità economica di malattia si tiene conto di un massimale giornaliero di retribuzione, elevato da 67,14 euro a 100.

L’indennità di malattia è pari al:
*60% della retribuzione media globale giornaliera fino al 20° giorno di durata della malattia, comprese le domeniche e le festività nazionali e religiose infrasettimanali
*80% della retribuzione media globale giornaliera dal 21° giorno in poi fino al limite di 180 giorni;
*40% per i lavoratori disoccupati e per i giorni non lavorativi della settimana, nei casi di lavoratori che per contratto prestino la loro attività solo in alcuni giorni predeterminati nella settimana.

Qualora i giorni lavorativi, previsti da contratto, cadano in giorni festivi infrasettimanali e nelle domeniche, la percentuale da considerare è del 60% o dell’80% a seconda della durata della malattia.

Per i lavoratori dello spettacolo con contratto di lavoro a tempo determinato il limite di giornate indennizzabili previsto è pari al numero di giorni di attività lavorativa svolta negli ultimi 12 mesi e comunque non può essere superiore alla durata massima prevista dalle vigenti disposizioni (180 giorni nell’arco dell’anno solare).

Qualora sia reperibile almeno una giornata di prestazione lavorativa, soggetta a obbligo contributivo, nell’arco temporale suindicato, l’indennità economica è concessa per un periodo massimo di 30 giorni.

Per i lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato l’indennità viene erogata nelle percentuali indicate prima per tutti i giorni di durata della malattia, se questa si conclude nel periodo di validità del contratto di lavoro. Qualora, invece, la malattia prosegua oltre questo termine, i giorni di malattia eccedenti sono indennizzati al 40%.

Come per gli altri lavoratori, durante il ricovero in luogo di cura, ai lavoratori non aventi familiari a carico l’indennità di malattia viene ridotta a 2/5 delle misure normali. La giornata di dimissione dal luogo di cura deve essere indennizzata in misura intera (le prestazioni in regime di day hospital sono equiparabili a giornate di ricovero).

Indennità di malattia per i lavoratori dello spettacolo: regole per il part-time
In caso di lavoratori con contratto di lavoro part-time di tipo orizzontale, non ci sono differenze e l’indennità verrà calcolata sulla base della retribuzione percepita in misura proporzionata all’orario di lavoro. Per i casi, invece, di rapporto di lavoro part-time di tipo verticale o misto, l’indennità economica è dovuta nella misura intera (60% o 80%) per le giornate in cui è prevista attività lavorativa e in misura ridotta (40%) per i giorni di pausa contrattuale.

Indennità di malattia per i lavoratori dello spettacolo: come avviene il pagamento
Ai lavoratori con contratto a tempo indeterminato l’indennità di malattia viene anticipata dal datore di lavoro.

L’indennità viene, invece, corrisposta direttamente dall’INPS a disoccupati:
*“saltuari” con contratto a termine o a prestazione;
*occupati presso imprese dello spettacolo che esercitano attività saltuaria o stagionale.

Da: www.quifinanza.it