Segnalata la mancata esposizione del cartello di cantiere.
Riceviamo e pubblichiamo
I Tre Amici al Bar comunicano quanto segue in ordine alla c.d. “intensificazione dei controlli nella Città di Ladispoli”.
I Tre Amici al Bar comunicano quanto segue in ordine alla c.d. “intensificazione dei controlli nella Città di Ladispoli”.
Negli ultimi tempi tutte le Forze dell’ordine hanno intensificato il c.d. controllo del territorio, difatti si notano numerose pattuglie che costantemente vigilano e presidiano la nostra Città di Ladispoli.
Ci domandiamo quindi, se questa saggia ed operativa attività istituzionale d’intensificazione di controlli sulla sicurezza e decoro urbano, possa essere attuata anche in via Latina, sempre a Ladispoli.
Ci domandiamo quale sia la motivazione sottostante per la quale in via Latina a Ladispoli, non si riesce vedere la carenza della relativa cartellonistica prevista dall’ articolo 44 del Testo Unico Edilizia (D.P.R. 380/2001) quando, peraltro sul punto/circostanza, esiste altresì anche il dispositivo della Cassazione (Sentenza n.10087/2026).
A tal proposito si comunica che, non si può escludere verosimilmente, in virtù dell’ articolo 40 del Codice Penale che, l’omessa esposizione del cartello di cantiere è un reato contravvenzionale. Secondo la Corte di Cassazione, viola l’art. 44, lett. a) del DPR 380/01, comportando un’ammenda fino a 10.329 euro. Ne rispondono penalmente il committente, l’esecutore e il direttore dei lavori.
Il quadro normativo e giurisprudenziale si articola nei seguenti punti chiave: inquadramento giuridico, non si tratta di una semplice dimenticanza amministrativa, ma di una vera e propria contravvenzione penale. La norma persegue l’inosservanza degli obblighi prescritti dalla normativa edilizia e dai regolamenti comunali.
In merito alla sanzione, la violazione è punita con la pena alternativa o congiunta e prevede l’ammenda fino a un massimo di € 10.329. Soggetti responsabili, l’obbligo di esposizione grava direttamente su chi dirige e coordina i lavori e su chi li esegue. In particolare, il direttore dei lavori e il committente possono essere ritenuti responsabili a titolo di culpa in vigilando. Casi particolari, la giurisprudenza ha confermato che l’omissione costituisce reato anche quando i lavori sono eseguiti legittimamente ma manca l’esposizione fisica del titolo abilitativo.
Si rammenta, inoltre, che il Legislatore, per salvaguardare i Cittadini che lavorano nella “Pubblica Amministrazione” e nel settore “Privato”, ha emanato il Decreto Legislativo n.24 del 10.03.2023 (pubblicato in G.U. n.63 del 15.03.2023) – che è entrato in vigore il 30.03.2023 – “Whistleblowing attuativo della Direttiva Europea n.1937/2019.
In sintesi, dal combinato disposto dell’articolo 1 e dell’articolo 2 del citato Dlgs.n.24/2023 si ricava che: “il whistleblower è la persona che segnala, divulga ovvero denuncia all’Autorita’ Giudiziaria o Contabile, violazioni di disposizioni Normative Nazionali o dell’Unione Europea che ledono l’interesse pubblico o dell’ente privato, di cui è venuto a conoscenza in un contesto lavorativo o privato.
Quanto sopra, ai sensi dell’articolo 118, quarto comma, della nostra Costituzione della Repubblica Italiana che recita: “Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l’autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà”.
Tutto ciò, sempre a difesa della libertà di ognuno, occorre sempre assicurare l’effettività dei diritti civili e sociali, il rispetto delle libertà garantite dalla nostra Costituzione Italiana e della dignità delle persone è sempre la precondizione per la realizzazione di una vera democrazia”.
I Tre Amici al Bar
Raffaele Cavaliere, Diego Corrao





























































