Martedì 25 novembre la Commissione Giustizia del Senato, presieduta dalla leghista Giulia Bongiorno, ha rimandato la discussione e l’approvazione del testo precedentemente approvato dalla Camera all’unanimità a causa della ferma opposizione della Lega “In commissione la legge sarà pronta a gennaio”.
A febbraio potrebbe già esserci l’approvazione in Senato” ha affermato Giulia Bongiorno.
Il segretario della Lega Matteo Salvini ha tuttavia rivendicato lo stop a una legge che avrebbe chiesto un “consenso informato” rischiando di “invertire l’onere della prova” nonostante il testo licenziato dalla camera parlasse di “consenso libero e attuale” e il termine “informato” è contenuto esclusivamente nella proposta di legge francese: insomma Salvini ha dimostrato di non aver letto il testo italiano.
L’impressione è stata quella di una forzatura politica della Lega, che abbia voluto recepire per ragioni elettorali la sollevazione popolare seguita a una modifica che metteva nero su bianco una giurisprudenza prevalente nella quale il reato di stupro era già riconosciuto come tale anche in assenza di segni tangibili di violenza fisica sul corpo della vittima o su quello che indossava (ad esempio i vestiti strappati) e la Convenzione di Istanbul, firmata dall’Italia nel 2022 e si proponeva anche di intervenire per ridurre la discrezionalità dei magistrati.
L’opposizione ha accusato la maggioranza di voler affossare la legge, ma secondo molte ricostruzioni il blitz leghista sarebbe stato molto sgradito anche agli altri tre partiti che sostengono il governo Meloni: Fratelli d’Italia, Forza Italia e Noi Moderati.
Nella prassi legislativa del bicameralismo italiano, per le leggi di iniziativa parlamentare come la modifica all’Art 609 del Codice Penale, le audizioni con rappresentanti della società civile ed esperti vengono fatte di norma presso la Camera nella quale sono state presentate, in questo caso quella dei deputati, con la firma di Carolina Varchi di Fratelli d’Italia e di Michela de Biase del Pd in base a un (presunto) accordo tra le due leader dei partiti maggiori, Giorgia Meloni e Elly Schlein.
Il fatto che i “maggiori approfondimenti” siano stati richiesti al Senato comporta che prima di essere approvata la legge, se subirà una modifica anche minima, dovrà essere rimandata alla Camera, con il rischio che con lo slittamento di qualche mese si arrivi alla chiusura estiva del Parlamento che prelude all’inizio della campagna elettorale 2027.
Il testo presentato da Carolina Varchi e Michela De Biase presentava, a parere anche dei giuristi più favorevoli alla nuova impostazione basata sul consenso, alcune criticità, tra le quali la mancata definizione dei “casi di minore gravità” e la sostanziale parificazione tra le violenze sessuali commesse con aggravante di violenza fisica o gravi minacce e quelle commesse con la mera mancanza di consenso.
Una parte del giornalismo vicino al governo, in particolare la pagina di Nicola Porro e la testata “La Verità” oltre a tutto l’ecosistema mediatico della cosiddetta “controinformazione” composto da testate online, “giornalisti indipendenti” e influencer, ha sostenuto che lo stop era doveroso perché il concetto stesso di consenso avrebbe comportato l’inversione dell’onere della prova e un aumento esponenziale di “false denunce” verso gli uomini, che sarebbero stati condannati sulla base della sola parola della vittima.
Una forzatura ai limiti della fake news che per ora ha causato lo stop alla legge a furor di popolo (del web)
Ma quali sono stati i rilievi che i giuristi hanno mosso al testo della legge licenziata dalla Camera?
Il principio del “consenso” è in vigore Francia, Spagna, Germania, Islanda, Malta, Belgio, Lussemburgo, Svezia, Grecia, Cipro, Danimarca, Slovenia, Irlanda e Croazia, oltre che nei paesi anglosassoni, ma ogni nazione ha recepito la convenzione di Istanbul in modo diverso.
I due modelli principali sono quello spagnolo, incentrato sul cosiddetto “consenso affermativo” nel quale il consenso esplicito è la condizione di liceità dell’atto sessuale e “yes means yes” e quello tedesco in vigore dal 2016 per il quale l’atto sessuale è illecito se in contrasto con una volontà riconoscibile dell’altra persona, volontà che può essere espressa anche nel corso di un rapporto, o se intervengono alcune condizioni definite in maniera chiara dalla legge tedesca che impediscono alla persona offesa di esprimere il proprio dissenso esplicito.
Tra le obiezioni sollevate dagli avversari della modifica legislativa ci sarebbe stato di voler “burocratizzare le relazioni”.
In apparenza il modello spagnolo potrebbe comportare questo rischio, ma la norma, in vigore dal 2022, si è poi consolidata con una giurisprudenza che riconosce come il consenso affermativo possa essere implicito e dedotto dalla comunicazione non verbale.
In Spagna la vita continua come prima, non c’è stato nessuna esplosione di denunce temerarie o false, nonostante l’impostazione sia oggettivamente discutibile.
La violenza sessuale è un reato a querela di parte, e nel mondo reale la maggioranza delle relazioni sessuali sia stabili che occasionali restano fatti privati che non riguardano il diritto penale: la legge riguarda solo i casi di violenza e le eventuali “false denunce” sono possibili già ora.
Non è possibile quantificarle, perché i processi che terminano con assoluzione dell’imputato non comportano per forza che la querelante (o il querelante) siano in malafede, ma possono essere motivati semplicemente dall’assenza di un quadro probatorio sufficiente.
In un articolo del 5 dicembre comparso sulla testata “Il Dubbio” l’avvocato Bartolomeo Romano, uno dei principali teorici della riforma della legge in base al criterio del consenso, propone uno scorporo del reato generico di “atti sessuali” distinguendo tra lo stupro e gli abusi sessuali per risolvere la questione dei “casi di minore gravità”.
Si tratterebbe di riprendere una divisione che esisteva con la legge precedente, ma con uno spirito del tutto diverso, perché la centralità della nozione di consenso interviene a tutelare in ogni caso l’integrità fisica e la libera autodeterminazione della persona offesa.
In Inghilterra esiste il concetto di “errore colposo nel consenso” nei casi di violenza sessuale perpetrata senza il consenso della vittima, ma in assenza di violenza o costrizione fisica esplicita.
La maggioranza dei giuristi propone di recepire la convenzione di Istanbul secondo il modello tedesco in vigore dal 2016, che permetterebbe di tutelare sia le vittime, liberandole dall’obbligo di dover dimostrare di aver posto una resistenza fisica attiva alla violenza, sia le garanzie a tutela dell’imputato tipiche del diritto penale liberale.
L’assenza di reazione attiva da parte della vittima può essere determinata non solo da stati di alterazione psicofisica da sostanze, ma anche dal fenomeno ormai assodato del cosiddetto “freezing” ovvero la risposta di paralisi del corpo che blocca i movimenti volontari in caso di grave minaccia o disturbo post-traumatico da stress, e da un calcolo legittimo della vittima per impedire in caso di atto predatorio e fisicamente violento di contenere il rischio di essere uccisa dall’aggressore.
L’aspetto rilevante è che tutti i giuristi, accademici o avvocati, che si sono occupati del tema riconoscono che la legge attuale vada rivista sostituendo il criterio del consenso a quello della costrizione fisica violenta per identificare il reato di violenza sessuale.
Lo scopo della modifica lo spiega chiaramente Nicola Pisani, ordinario di diritto penale a Roma: è mettere nero su bianco che non opporre resistenza fisica “attiva” non significa acconsentire tacitamente ad essere abusata.
Una rivoluzione culturale, prima che giuridica, necessaria.
“Si tratta di un progresso anche simbolico in una giusta direzione, quella del superamento di una concezione “autoritaria” del rapporto sessuale basata sull’idea arcaica che la vittima di violenza debba opporre una resistenza attiva alle iniziative, per non dimostrarsi in re ipsa disponibile. E dunque, è giusto che il legislatore voglia collocare nell’orbita della sanzione penale anche forme di compressione dell’autodeterminazione sessuale che non implichino l’utilizzo della violenza fisica. Anche sul piano dei principi, dinanzi alle evoluzioni del “diritto vivente”, non sempre rispettose del divieto di analogia in materia penale (si pensi alla nozione di violenza implicita) è preferibile che si pronunci il Parlamento sovrano formulando scelte di incriminazione chiare e precise su temi di tale rilevanza politico- criminale” afferma Pisani in un’intervista rilasciata a “Il Dubbio”.
Il giurista bolognese Gian Marco Caletti afferma nella prefazione al suo volume “Dalla violenza al consenso nei delitti sessuali. Profili storici, comparati e di diritto vivente”: Da tempo appare chiaro che l’essenza del delitto di violenza sessuale risiede nell’imposizione di un atto sessuale non voluto. Disciplinare il reato significa dunque guardare nell’intimità dei protagonisti, ricostruirne le reciproche volontà, interpretarne le azioni e stabilirne gli effetti comunicativi. Per secoli, il diritto penale ha sciolto questo enigma affidandosi all’elemento della violenza, indice sicuro della coercizione e della sua colpevole consapevolezza, dando vita ad una fattispecie “iconograficamente perfetta”. Sulla scorta dei significativi mutamenti del costume sociale degli ultimi decenni, tuttavia, non risulta difficile porre l’accento su casi di compressione dell’autodeterminazione sessuale che prescindano dall’utilizzo della violenza fisica, ad esempio sulla base di dinamiche asimmetriche di potere, contesti implicitamente coartanti o incomprensioni sul piano dello sviluppo dell’interazione intima. È così che il diritto penale moderno si trova ad interrogarsi sulla opportunità di riformulare il delitto sostituendo all’elemento della violenza quello dell’assenza di consenso.
L’indagine realizzata nel libro si propone di offrire un contributo in questa prospettiva, da una parte sottolineando l’anacronismo di uno dei dogmi più longevi del diritto penale, dall’altra ricercando una soluzione alternativa equilibrata e rispettosa del principio di colpevolezza.
La modifica dell’articolo 609 del codice penale e l’introduzione del concetto di consenso appare un atto di civiltà giuridica doveroso non solo per il recepimento della Convenzione di Istanbul, ma per superare quella concezione autoritaria del rapporto sessuale della quale parla Pisani e il vetusto e “patriarcale” concetto di “vis grata puellae” evocato nei suoi interventi da Bartolomeo Romano, concetto che ancora permea il dibattito attuale secondo il quale l’assenza di resistenza attiva può in alcuni casi essere interpretata come tacito consenso.
In un articolo precedente abbiamo analizzato la sollevazione popolare dei social contro l’introduzione del concetto di “consenso” in quanto tale, tra battute su fanta-moduli che alcuni credano esistano davvero e scenari apocalittici sulla fine dello stato di diritto per mano femminista.
La realtà è molto diversa, e in ambito giuridico a opporsi a questa rivoluzione giuridico-culturale a tutela della libertà e della dignità della persona restano solo un esponente della Lega vicino agli ambienti del cattolicesimo ultraconservatore come Simone Pillon e le “avvostar” del cosiddetto dissenso, che sostengono che essendo la donna emotivamente più instabile, la legge darebbe ad essa il potere di ricatto morale e legale sul partner”
La nuova proposta di legge ha fatto riemergere un odio maschilista e sessista che sino ad ora era rimasto sommerso nelle pieghe della cosiddetta” maschiosfera” e nel dark web, come dimostrato non solo da quanto scritto sui social, ma anche dalle “liste stupri” emerse nei bagni di molte scuole italiane. Al netto dell’effetto emulazione e dell’enfatizzazione mediatica del fenomeno, un dato davvero inquietante, soprattutto perché si parla di nuove generazioni.
Perché la nozione di consenso ha suscitato questo polverone politico-mediatico?
Secondo la sociologa e storica del movimento femminista Graziella Priulla, perché induce a interrogarsi sulla questione del desiderio sessuale femminile. Un tema ancora in parte “rimosso” dal discorso pubblico in un paese “ancora bigotto” come sostiene il linguista Lombardi Vallauri come l’Italia.
La Presidente della Commissione Giustizia Giulia Bongiorno ha assicurato che la legge verrrà promulgata dopo aver recepito i rilievi degli esperti. Considerate le opinioni che sono state espresse da quasi tutti i giuristi e gli avvocati che si occupano del tema, si auspica che l’Italia recepisca la convenzione di Istanbul secondo il modello della Germania, in modo da ribadire la necessaria centralità del consenso, evitando nello stesso tempo il rischio di una discrezionalità della magistratura opposta a quella attuale, ovvero eccessivamente sbilanciata a favore della persona querelante (mentre oggi appare sbilanciata a favore dell’imputato).
Se il testo non verrà approvato la politica italiana dimostrerà di aver perso una grande occasione di fare un passo avanti verso la civiltà giuridica, ma anche per superare le incrostazioni culturali di un “patriarcato” che è inesistente a livello formale dal 1975, ma dimostra di essere ancora fortissimo nell’inconscio culturale del paese.
Caletti Gian Marco, Dalla violenza al consenso nei delitti sessuali. Profili storici, comparati e di diritto vivente, Bononia University Press, 2025
Andrea Macciò
































































