I principi costituzionali inviolabili: la libertà personale prototipo di tutte le libertà

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di Antonio Calicchio

 Collateralmente allo sviluppo delle forme di Stato, nel corso dei secoli, si è venuto affermando e perfezionando un nucleo di norme inviolabili, a tutela delle persone umane, a garanzia, cioè di ciascun cittadino nei riguardi dei possibili abusi dei poteri pubblici.

Norme che, nel connotare il regime dello Stato in cui vigono, sono definite dichiarazioni costituzionali. Le prime, risalgono alla dichiarazione dei diritti dell’uomo (affermate nelle rivoluzioni francese e americana), sebbene esse trovino precedenti nella tradizione britannica, come la Magna Charta (sec. XIII), la Petition of Right (1627) e il Bill of Right (1689).

E l’enunciazione di queste norme inviolabili trova riscontro nell’esigenza di consacrare solennemente, nei testi delle Costituzioni, o nei loro preamboli, l’intangibilità di un nucleo di “diritti dell’uomo o della personalità”. Il riconoscimento dei diritti inviolabili e dei doveri inderogabili dell’uomo è sancito, nella nostra Costituzione, all’art. 2; l’espressione “diritti inviolabili” racchiude, dunque, tutti quei diritti e quelle libertà essenziali, che costituiscono la base e il fondamento del nostro regime politico. Essi sono inviolabili dal legislatore, le cui regole sarebbero illegittime, qualora tendessero a limitarli, e sono anche sottratti al potere di revisione costituzionale; talché, le eventuali modifiche rappresenterebbero non una revisione, bensì un sovvertimento dell’assetto costituzionale. Essi comprendono sia quei diritti successivamente e specificamente riconosciuti nella Costituzione, sia tutti gli altri diritti naturali e storicamente antecedenti alla formazione dello Stato. Si riteneva, in passato, che le dichiarazioni costituzionali, nel rivolgersi al solo legislatore, rivestissero valore programmatico; ma siffatta concezione è, oggi, superata, in quanto considerata riduttiva del valore e della portata delle dichiarazioni costituzionali. Pertanto, destinatario della norma costituzionale risulta non unicamente il legislatore, ma ogni operatore del diritto e, naturaliter, ciascun cittadino. Ne deriva che, superata la visione programmatica di queste dichiarazioni, esse, analogamente alle altre norme costituzionali, sono qualificate precettive e, in quanto tali, suscettibili di applicazione diretta, ancorché manchi, nel caso concreto, una disciplina ordinaria di dettaglio.

E’ stato sollevato il quesito se l’art. 2 Cost. debba definirsi come norma di chiusura, vale a dire riassuntiva di tutti i diritti e le libertà fondamentali tutelati dalla Costituzione, ovvero come disposizione di apertura, che permetta di attribuire rilevanza giuridica ad altre libertà e ad altri valori personali non espressamente protetti dalla Carta fondamentale, ma che, introiettati dalla coscienza sociale, vengano progressivamente riconosciuti mediante l’azione della giurisprudenza e del legislatore. Condivisile appare la seconda tesi, secondo cui l’art. 2, riconoscendo e garantendo i diritti inviolabili dell’uomo, assolve alla funzione di difendere e di garantire tutti quei diritti naturali e quei valori di libertà che non sono ancora tradotti in precise norme costituzionali, ma che emergono nell’evoluzione del costume sociale; in forza dell’art. 2, i diritti di libertà entrano a far parte del nostro ordinamento, acquisendo rilievo costituzionale. E quest’interpretazione è in coerenza con lo spirito garantistico della Costituzione, che salvaguarda in toto i valori della persona umana.

I diritti inviolabili sono riconosciuti all’uomo tanto come singolo individuo, quanto come membro di formazioni sociali, in cui la persona svolge la sua personalità; e così, la norma, mentre riconosce una sfera di libertà al singolo, assegna una precisa sfera di autonomia a queste formazioni sociali, che costituiscono il trait d’union fra le istituzioni e il cittadino, rendendo possibile lo sviluppo della persona umana e la sua partecipazione alla vita sociale, politica ed economica del Paese (art. 3 Cost.). Il riconoscimento dei diritti inviolabili è finalizzato allo sviluppo della persona umana; ciò comporta che tali diritti sono da ritenersi sempre inalienabili, ossia insuscettibili di trasferimento per atto di volontà del titolare; irrinunciabili e indisponibili, cioè insuscettibili di rinuncia o di atti di disposizione da parte del titolare; imprescrittibili, nel senso che il mancato esercizio da parte del titolare non ne determina la perdita.

Il riconoscimento e la garanzia di cui all’art. 2 sono riferibili a tutti i diritti inviolabili che l’individuo può rivendicare verso i poteri, pubblici e privati, nonché le formazioni sociali in cui egli svolge la sua personalità. E l’intangibilità di questi diritti impone, appunto, che essi spieghino validità erga omnes e che siano garantiti contro ogni possibile violazione derivante da parte dei pubblici poteri o dei privati.

Il nostro ordinamento, allora, non si limita a mero riconoscimento dei “diritti inviolabili”, ma predispone anche la necessaria tutela costituzionale degli stessi, attraverso garanzie di ordine non solo giurisdizionale (relativamente al diritto di azione in giudizio per la tutela di posizioni soggettive), ma anche non giurisdizionale (relativamente al sistema previsto per la revisione costituzionale e al diritto di resistenza riconosciuto al cittadino avverso gli atti illegittimi della P.A.). E le restrizioni dei diritti di libertà debbono sempre essere autorizzate in sede costituzionale, direttamente o indirettamente.

Anche sul piano internazionale è stata avvertita l’importanza dei diritti fondamentali dell’uomo ed è sottolineata dalla Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo, espressa dall’O.N.U., cui fa seguito la Convenzione di salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, del 1948; la concezione dell’uomo ad esse sottesa trova precedenti storici nelle dichiarazioni politiche francesi e statunitensi (del 1789 e del 1776), che proclamano la vera essenza dell’uomo come tale: libero, uguale, col pieno godimento dei suoi beni e non oppresso da un regime tirannico. La Dichiarazione Universale raccoglie l’eredità di questi documenti del passato, enunciando i diritti fondamentali dell’uomo e, pragmaticamente, indicando le procedure attraverso cui possono divenire operativi. A distanza di settant’anni dalla sua proclamazione, la Dichiarazione mantiene la sua validità, giacché costituisce uno dei parametri principali sulla cui base la comunità internazionale può delegittimare lo Stato, che sistematicamente ne violi i precetti.

La persona umana – come detto – rappresenta il fulcro e il motivo centrale intorno a cui orbita il nostro sistema giuridico-costituzionale. Il codice civile, del 1942, nella sua fedeltà all’ideologia dominante, si imperniava sul concetto di impresa e di attività produttiva; esso provvide ad unificare il codice civile e il codice di commercio, precedentemente distinti, rispettivamente, in quello del 1865 e del 1882. Il costituente, abbandonata la scelta ideologica del legislatore del 1942, collocò, al centro del nostro ordinamento giuspolitico, la persona umana e i suoi diritti fondamentali, affermando finalisticamente che lo scopo ultimo dell’organizzazione sociale debba essere lo sviluppo di ogni singola persona. Trattasi del principio personalista, sostitutivo di quello produttivistico, che, unitamente ad altri principi – quello della democrazia, della libertà, dell’uguaglianza, del pluralismo, della giustizia sociale e della solidarietà, del lavoro, della pace, dell’internazionalismo, dell’unitarietà e dell’indivisibilità della Repubblica, della pace religiosa, della tutela delle minoranze – caratterizza la nostra architettura costituzionale. Ma i diritti e le libertà individuali non sono illimitati, tanto che la Costituzione sancisce, accanto ai “diritti inviolabili”, i doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale, di cui la Repubblica richiede l’adempimento (art. 2 Cost.). L’introduzione del principio personalista vuol dire che l’ordinamento riconosce all’individuo una sfera della personalità fisica e morale, che sia inviolabile da parte dei pubblici poteri, anche in vista del conseguimento di finalità di pubblico interesse. Ed inoltre, l’ordinamento garantisce e promuove l’inviolabilità di questa sfera individuale nei confronti non soltanto delle interferenze dei pubblici poteri, ma anche, e soprattutto, delle aggressioni che possano provenire da soggetti privati. Il principio personalistico, peraltro, non si esaurisce in una mera tutela negativa dei diritti e delle libertà fondamentali riconosciuti alla persona umana, acquisendo, altresì, una valenza positiva e costruttiva, allorché lo sviluppo della persona umana viene considerato dal costituente quale obiettivo principale della Repubblica, che si assume, appunto, il compito di rimuovere gli ostacoli economici e sociali impeditivi del pieno sviluppo della persona umana e della sua partecipazione all’organizzazione del Paese (art. 3, co. 2, Cost.). Lo sviluppo della personalità, quindi, si converte da libertà negativa – libertà intesa come mancanza di divieti – in un diritto sociale individuale, che esige, ai fini della sua piena realizzazione, concreti e reali comportamenti positivi ad opera dei poteri pubblici. Il principio personalista trova uno dei suoi capisaldi in quello della libertà personale, solennemente consacrato dall’art. 13 Cost.