CRONACA LADISPOLI: “DATA PRESUNTA FINE LAVORI”

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Con il nuovo anno 2026, si è impressa la velocità per l’esecuzione dei lavori pubblici,  attraverso la certezza dei costi e la rigida applicazione di penali e adeguamenti prezzi.

I Tre Amici al bar, evidenziano di seguito alcune riflessioni che interessano “il comune cittadino”.

Nel mese in corso, il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) italiano entra nella sua fase conclusiva, con la maggior parte delle risorse a prestito già impegnate o in fase di erogazione finale.

Difatti, la componente dei prestiti (loans) del PNRR italiano ammonta a 122,6 miliardi di euro. Quindi, Il PNRR italiano ammonta complessivamente a 194,4 miliardi di euro, articolati in 122,6 miliardi di prestiti e 71,8 miliardi in sovvenzioni.

Questi fondi costituiscono la parte del piano che l’Italia dovrà restituire all’Unione Europea.

Pertanto, il PNRR entra nell’ultimo tratto di strada, con la scadenza finale per il completamento di tutti i traguardi e obiettivi già fissata nell’ anno 2026. In questo periodo, l’attenzione è concentrata sull’attuazione degli investimenti e la spesa finale.

Ad inizio 2026, l’Italia ha incassato diverse rate, settima e ottava rata tra fine 2025 e inizio 2026,  portando a oltre 140 miliardi di euro la somma complessivamente ricevuta. In tale contesto, la c.d. disciplina dei ritardi nelle opere pubbliche in Italia è sempre regolata dal suddetto Codice dei Contratti Pubblici – D.Lgs. 36/2023 e successive modificazioni ed integrazioni-, il quale mira a velocizzare le procedure e a rendere più stringente l’applicazione delle sanzioni.

I Tre Amici al Bar grazie alle Fonti Aperte (Google) comunicano  alcuni punti chiave al riguardo:

1. Penali per ritardo (clausole contrattuali), applicazione automatica: le stazioni appaltanti devono applicare penali per il ritardo nell’esecuzione dei lavori rispetto ai termini contrattuali.

In merito il c.d. calcolo, ovvero le penali sono solitamente calcolate giornalmente come percentuale dell’importo contrattuale, molto spesso tra lo 0,3‰ e l’1‰ per ogni giorno di ritardo, con tetti massimi, soventemente/solitamente non superiori al 10-15% del valore dell’appalto.

Successivamente, abbiamo il c.d. risarcimento maggiore, ovvero il c.d. danno: se il ritardo causa un danno superiore all’importo della penale, la stazione appaltante può richiedere il risarcimento del maggior danno.

2. Responsabilità del RUP – Responsabile Unico del Procedimento – e del Direttore dei Lavori.

Il Responsabile Unico del Progetto (RUP) e il Direttore dei Lavori sono tenuti a vigilare sul rispetto dei tempi.

In caso di ritardi “non giustificati”, il RUP deve contestare formalmente l’inadempimento, attivando la procedura per l’applicazione delle penali. L’ eventuale inerzia del RUP può comportare responsabilità disciplinari e amministrative. In sintesi, il RUP non “paga” direttamente le penali dell’impresa, ma risponde personalmente davanti alla Corte dei Conti se il suo operato (omissioni, inerzia) provoca un danno economico alla pubblica amministrazione.

3. Risoluzione del contratto, ovvero se  il ritardo supera una certa soglia ad esempio, il tempo massimo previsto per la penale o il 10% del tempo contrattuale,  la stazione appaltante può procedere alla risoluzione del contratto per inadempimento.

In tal caso, l’appaltatore potrebbe perdere la garanzia definitiva e potrebbe essere soggetto a segnalazione all’ ANAC – Autorità Nazionale Anticorruzione -.

4. Sanzioni ANAC (Interdizione)

Laddove, vi fossero conclamati ritardi gravi o eventualmente reiterati, specialmente se legati ad abbandono del cantiere, tali situazioni possono comportare l’iscrizione nel casellario informatico ANAC, con conseguente impossibilità di partecipare a future gare pubbliche.

5. Quindi, al momento, le opere legate al PNRR, la cui scadenza è prefissata in questo 2026, rende i ritardi, “abbastanza critici”.Pertanto, le c.d. stazioni appaltanti sono sollecitate, quindi, ad applicare le penali rigorosamente per garantire la spesa dei fondi entro i tempi previsti.

I Tre Amici al Bar si interrogano se un appalto pubblico per la costruzione di un edificio importante possa riportare come condizione contrattuale “presunta data di fine lavori” e se, eventualmente, possa coesistere l’ipotesi che i responsabili dell’ esecuzione dei lavori pubblici, vengano all’ uopo “svincolati” da eventuali ripercussioni di qualsivoglia genere.

Concludendo, l’anno in corso, è un anno cruciale dove l’Italia deve assicurare la spesa e il completamento delle opere, target e milestone, per evitare il disimpegno delle risorse.

Quanto sopra, ai sensi dell’articolo 118, quarto comma, della nostra Costituzione della Repubblica Italiana che recita: “Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l’autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà”.

Tutto ciò, sempre a difesa della libertà di ognuno, occorre sempre assicurare l’effettività dei diritti civili e sociali, il rispetto delle libertà garantite dalla nostra Costituzione Italiana e della dignità delle persone è sempre la precondizione per la realizzazione di una vera democrazia.

I Tre Amici al Bar

Raffaele Cavaliere
Diego Corrao