CHIAMATE DI PROMOZIONE COMMERCIALE INDESIDERATE

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UNA VIOLAZIONE della LEGGE SULLA PRIVACY

Stanco di ricevere numerose telefonate di promozione commerciale da parte dei call center di varie aziende, Giuseppe si è rivolto al Garante per la protezione dei dati personali con una serie di e-mail nelle quali, oltre a riportare l’indicazione del numero delle chiamate e l’elenco dei relativi numeri, ha sollecitato l’intervento dell’Autorità in forza del diritto previsto dalla normativa in materia di protezione dei dati personali, tra i quali quello di conoscere l’origine dei suoi dati e quello di opporsi all’ulteriore trattamento per finalità promozionali.

La risposta. Il Garante conferma la ricezione di numerose altre rimostranze e rassicura che il fenomeno delle comunicazioni promozionale è al centro dell’attenzione dell’Autorità.
“[…]Sul contrasto al telemarketing illegale l’impegno è al massimo livello consentito dalle risorse e dei poteri a disposizione ed ha prodotto l’adozione di numerose sanzioni di carattere pecuniario fra le più alte comminate in Europa”. La verifica sul sito www.garanteprivacy.it digitando la parola telemarketing nel motore di ricerca interno al sito.

Nello specifico della problematica lamentata da Giuseppe – riporta il documento –  “è stata oggetto di diverse, ampie ed articolate attività istruttorie che hanno portato ad adottare, nei confronti di Eni Gas e Luce S.p.A. e di Wind S.p.A. due provvedimenti inibitori e prescrittivi, oltre che sansonatori (per un totale di 8,5 milioni di euro in un caso e circa 17 milioni di euro nell’altro), rinvenibili sul predetto sito digitando doc.web n. 9244365 e n. 9435753. Tali provvedimenti contengono numerosi divieti e prescrizioni che i titolari dovranno attuare per rivedere i propri sistemi e i propri trattamenti dei dati al fine di assicurare la conformità alla normativa vigente ed anche il contenimento del fenomeno del marketing indesiderato”.
Ricapitolando: i cittadini/utenti danneggiati segnalano l’anomalia, l’Autorità Garante emette le sanzioni, le aziende in difetto pagano. L’informazione acquisita consente al signorGiuseppe una riflessione:”chi beneficia degli (rilevanti) importi delle sanzioni?”

E prosegue la risposta:”Fermo restando quanto previsto dall’articolo 19, comma 3 del Regolamento del Garante n.1/2019, la sua segnalazione verrà pertanto presa in considerazione unitamente ad altre anaoghe dalle quali dovessero emergere specifici profili di violazione della normativa in materia di protezione dei dati personali. Per tutti gli aspetti che eccedano tale ambito, come ad esempio per il risarcimento del dannno, la S.V. potrà valutare l’ipotesi di riferirsi alle autorità competenti a seconda dei casi”. Infine, il Garante fornisce ulteriori indicazioni:”Occorre tener presente che le comunicazioni da Lei ricevute potrebbero essere effettuate lecitamente in base ad un consenso prestato dalla S.V., anche per inavvertenza, in occasione dell’acquisto di beni o servizi forniti dall’operatore economico che La ha contatta o da un terzo. Tanto premesso, al fine di verificare se ciò sia accaduto e, in ogni caso, per opporsi ad ulteriori future chiamate promozionali, laddove la telefonata o il messaggio lo consentano, è possibile rivolgersi direttamente al responsabile del trattamento (in ipotesi il call center/il partner commerciale/l’agente/il fornitore di servizi, ecc.) per esercitare i diritti previsti dalla normativa in materia.

Il suggerimento. Quale misura di carattere pratico, si evidenzia il possibile utilizzo delle funzionalità offerte dalla maggior parte dei provider di servizi di posta elettronica o presenti nelle App di gestione dei contatti degli smartphone che consentono di bloccare definitavemente i mittenti di messaggi indesiderati: blocca mittente – inserici in lista nera.