Art. 2: Limitazione agli spostamenti in orario notturno

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limitazione spostamenti

L’ART. 2 DELLA NUOVA ORDINANZA REGIONALE

Sul territorio della Regione Lazio dalle ore 24:00 alle ore 5:00 del giorno successivo sono consentiti esclusivamente gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative (a titolo esemplificativo il tragitto domicilio, dimora e residenza verso il luogo di lavoro e viceversa), gli spostamenti motivati da situazioni di necessità o d’urgenza, ovvero per motivi di salute. La sussistenza delle situazioni che consentono gli spostamenti in tale arco temporale incombe sull’interessato tenuto ad attestarlo con dichiarazione resa ai sensi degli articoli 46, 47 e 76 del D.P.R 28 dicembre 2000, n. 445 (allegato 2)Le disposizioni dell’articolo 2 della presente ordinanza producono effetto dalle ore 24:00 del 23 ottobre 2020 per il periodo di trenta giorni.

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