Ordinanza anti incendi a Ladispoli

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 Il sindaco Alessandro Grando ha firmato l’ordinanza anti incendi per il periodo estivo. L’atto impone il divieto, in tutto il territorio comunale di Ladispoli, di tutte le azioni determinanti, anche solo potenzialmente, l’innesco di incendio nelle aree e nei periodi a rischio.

Il divieto nelle zone boscate e cespugliate ed in tutti i terreni condotti a coltura agraria, pascoli e incolti, di compiere azioni che possono arrecare pericolo anche immediato di incendio. L’ordinanza inoltre obbliga i possessori a qualsiasi titolo di boschi, terreni, prati, pascoli ed incolti, soprattutto se confinanti con aree pubbliche, di adoperarsi al fine di evitare il possibile insorgere e propagazione di incendi. Ad essi è quindi fatto obbligo di adottare i seguenti interventi di prevenzione: perimetrazione mediante l’aratura per una fascia di cinque metri (10 metri se adiacenti a linee ferroviarie) e sgombero di covoni di grano, fogliame, arbusti e altro materiale combustibile su: terreni su cui si trovano stoppie altro materiale vegetale erbaceo e/o arbustivo facilmente infiammabile che siano confinanti con boschi e/o vie di transito; terreni coltivati a cereali dopo il raccolto; terreni incolti.

Realizzazione di tutte le operazione di interramento delle stoppie;

Ripulitura della vegetazione erbacea ed arbustiva (fatta eccezione delle specie presenti nel territorio comunale e protette da leggi nazionali, comunitarie e regionali), nonché delle aree boscate confinanti con strade e altre vie di transito, per una profondità di almeno metri cinque; Ripulitura da parte degli enti interessati della vegetazione erbacea ed arbustiva presente lungo le scarpate stradali, autostradali, linee ferroviarie. I proprietari e i possessori a qualsiasi titolo dei terreni ricadenti nelle predette fattispecie saranno ritenuti responsabili dei danni che si verificassero per loro negligenza o per l’ inosservanza delle prescrizioni impartite.

E’ assolutamente vietato accendere fuochi, far brillare mine, usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli, usare motori, fornelli o inceneritori che producano faville o brace, fumare o compiere ogni altra operazione che possa creare, comunque, pericolo d’incendio; Nelle discariche pubbliche o private e/o negli accumuli comunque presenti, mantenere a cielo aperto i rifiuti, nonché procedere a combustione dei rifiuti medesimi quale metodo di smaltimento degli stessi; eventuali incendi che dovessero comunque insorgere dovranno essere immediatamente spenti dal gestore della discarica e dell’accumulo e/o dal proprietario del sito; Ai proprietari di terreni incolti che non provvedono al taglio della vegetazione cresciuta in modo irregolare sia all’interno dei centri abitati che nelle zone di campagna, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, sarà applicata la sanzione amministrativa di 200,00 euro; in caso di inadempienza, il Comune provvederà alla pulizia dei terreni con addebito delle spese ai legittimi proprietari;

In caso di incendio di terreno incolto o non curato ai fini dell’impedimento di fenomeni di abbruciamento, si applicheranno le sanzioni previste dalla legge che prevede una sanzione da € 1.000,00 a 10.000,00 euro. L’intera ordinanza è pubblicata sul sito del comune di Ladispoli.